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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67195
DDL5696-0002
Progetto di legge Camera n. 5696 - testo presentato - (DDL13-5696)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5696. TESTIPDL
...C5696.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5696 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Da molti, troppi anni, la
  questione "giustizia" infiamma il dibattito tra gli
  schieramenti politici spesso con una unilaterale violenza
  polemica che si riflette non solo nelle parole, ma anche negli
  atti che vengono adottati, contribuendo ad aumentare il clima
  di intolleranza e non risolvendo quello che per i cittadini è
  il problema fondamentale: la necessità di un rapido
  accertamento delle responsabilità, nel rispetto dei diritti di
  libertà di ognuno.  Le due ali estreme di questi schieramenti,
  che non sono solo politici, ma che attraversano anche la
  magistratura, l'avvocatura ed ampi settori dell'opinione
  pubblica, non si intendono, né sembrano avere intenzione di
  farlo.  Sin dall'epoca dei  referendum  sulla "giustizia
  giusta" (1987-1988) ogni disposizione tendente a riportare
  sotto controllo l'operato della magistratura, è intesa da una
  certa parte esclusivamente come attacco alla sua indipendenza;
  d'altro canto, è un fatto che ogni provvedimento adottato allo
  scopo di combattere la dilagante criminalità organizzata (non
  solo mafiosa, ma anche finanziaria e politica) è considerato
  dalla parte opposta solo sotto il profilo della lesione ai
  diritti di libertà e di difesa dei cittadini.
     La legge n. 267 del 1997 ha inteso riportare il processo
  penale nei binari di una concezione moderna della giustizia e
  cioè che nessuno possa essere condannato sulla base di
  dichiarazioni altrui senza avere avuto il diritto di
  difendersi.  Ma tale legge lo ha fatto in modo da porre l'esito
  del procedimento nelle mani dell'imputato e consentendo la
 
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  distruzione di parte del lavoro istruttorio degli inquirenti,
  che pure l'avevano svolto nel rispetto di norme di legge.
     La sentenza della Corte costituzionale n. 368 del 1998 ha
  di nuovo posto l'accento sull'importanza del principio della
  non dispersione dei mezzi di prova, più volte considerato
  dall'Alta Corte di valenza costituzionale, consentendo il
  recupero a contestazione di quanto precedentemente dichiarato
  dall'imputato e non confermato in dibattimento.
     Dopo la citata sentenza si è avviata l'ennesima prova di
  forza in cui le parti si sono affrontate senza capire le
  ragioni dell'altro: le camere penali si sono rese protagoniste
  di un gesto clamoroso - lo sciopero contro la Corte
  costituzionale -, atto definito "eversivo" dal Capo dello
  Stato.  Nel contempo le forze politiche hanno avviato presso il
  Senato della Repubblica la discussione di un provvedimento di
  riforma costituzionale tendente ad inserire nella nostra Carta
  fondamentale il concetto di "giusto processo", consistente, in
  definitiva, nell'affermazione dei princìpi del
  contraddittorio, del giudice terzo e della ragionevole durata
  del procedimento cui è aggiunto un complesso di garanzie
  difensive.
     Tuttavia, il testo approvato dalla I Commissione
  permanente del Senato della Repubblica è tutt'altro che esente
  da critiche.  In primo luogo, va osservato che un testo
  costituzionale deve unire concisione e completezza; lo impone
  non solo la sua stessa natura, ma anche il fatto che la nostra
  Carta è modificabile solo attraverso un complesso meccanismo.
  Pertanto, proporre una lista delle garanzie difensive, che può
  essere sintetizzata nel principio della parità tra accusa e
  difesa, è addirittura controproducente poiché sembrerebbe
  escludere eventuali nuovi diritti difensivi!  In secondo luogo,
  si mescolano inopportunamente (vedi articolo 3) norme
  riferibili a diritti civili (articoli 13-54 della
  Costituzione) con norme sulla giurisdizione (articolo 111
  della Costituzione): diritto al rito abbreviato, alle indagini
  difensive, all'interprete, se l'imputato è straniero, sono da
  considerare diritti della persona indagata e quindi da
  riferire all'articolo 25 della Costituzione.
     Va inoltre stigmatizzato l'inserimento di una norma
  transitoria non di valenza costituzionale, che altera il
  meccanismo di revisione, così come è previsto dall'articolo
  138 della Costituzione.
     Tuttavia, è nel merito che il testo elaborato dal Senato
  della Repubblica mostra uno sbilanciamento che ci lascia
  sconcertati e timorosi: invero è fondamentale in una società
  democratica che chiunque sia sottoposto ad indagine
  giudiziaria penale disponga di tutto ciò che occorre per la
  sua difesa, che venga al più presto riservatamente informato
  delle accuse a lui rivolte, che abbia diritto, quale che sia
  il suo censo o la sua nazionalità, ad un pieno esercizio delle
  proprie prerogative e che possa interrogare chi lo accusa
  dinanzi ad un giudice terzo.  Tuttavia, non va assolutamente
  dimenticato il sacrosanto diritto della collettività a
  difendersi, in particolare oggi in cui essa è soggetta ad
  aggressioni un tempo impensabili: la sovranità nazionale è
  messa in discussione sia dalla globalizzazione dei mercati e
  dall'esistenza di organismi privati potentissimi e ramificati
  in ogni parte del mondo, sia dall'aggressione interna posta in
  essere da organizzazioni criminali che fatturano migliaia di
  miliardi di lire e controllano intere zone del Paese.
     Non dimentichiamo l'immenso sforzo compiuto dai nostri
  padri per sollevarsi da società in cui il diritto e la ragione
  erano solo dalla parte del più forte.
     Da queste considerazioni contrapposte e tuttavia
  meritevoli di equilibrata considerazione nasce la presente
  proposta di legge costituzionale: inserire nella Carta il
  "giusto processo", elemento di civiltà giuridica, significa
  elevare al rango di legge suprema non solo il principio della
  parità tra accusa e difesa, del contraddittorio, della
  terzietà del giudice e della durata ragionevole del
  procedimento, ma anche quello della non dispersione dei mezzi
  di prova: ragione ed equilibrio vogliono che non vada disperso
  il lavoro correttamente svolto dagli inquirenti.
     Pertanto, il nostro testo di modifica dell'articolo 111
  della Costituzione, che prende spunto da quello proposto dal
 
                               Pag. 3
 
  relatore Boato nell'ambito dei lavori della Commissione
  parlamentare per le riforme costituzionali (articolo 130,
  primo comma), provvede ad inserire nella Carta tutti gli
  elementi indicati.
     I diritti dell'imputato invece sono stati meglio precisati
  attraverso la modifica all'articolo 25 della Costituzione.
     Trattandosi di un testo costituzionale, la sola lettura
  rende chiari i princìpi che si intende costituzionalizzare:
  quel che vorremmo fosse chiaro è che la presente proposta di
  legge costituzionale è un tentativo non solo di ampliare i
  diritti di difesa, ma anche di preservare il bene prezioso
  costituito dalla nostra società democratica.
 
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