| 1. All'articolo 25 della Costituzione è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Nel procedimento penale la legge assicura che la persona
accusata sia informata, riservatamente e nel più breve tempo
possibile, di ogni elemento delle accuse sollevate a suo
carico e disponga delle condizioni necessarie per preparare la
sua difesa. Con il consenso dell'imputato possono essere
disposti riti alternativi o abbreviati".
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