| 1. All'articolo 111 della Costituzione sono premessi i
seguenti commi:
"La giurisdizione si attua mediante giusti processi
regolati dalla legge, ispirati ai princìpi dell'oralità, della
concentrazione, dell'immediatezza e della non dispersione dei
mezzi di prova.
Il processo si svolge davanti ad un giudice terzo. La
legge ne assicura la ragionevole durata, le condizioni di
parità tra accusa e difesa e gli strumenti necessari per
l'effettività del contraddittorio".
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