| Onorevoli Colleghi! - I rilevanti problemi di organico
della magistratura ordinaria, già sottolineati dagli operatori
del settore negli anni scorsi, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si
sono accresciuti con le modifiche apportate al codice di
procedura civile e con le recenti sentenze della Corte
costituzionale in tema di incompatibilità giurisdizionali.
L'esigenza di un potenziamento dell'organico della
magistratura ordinaria si è resa sempre più attuale ed
indilazionabile per fronteggiare il costante propagarsi della
criminalità organizzata. Mancano circa 1.300 magistrati in
tutta Italia e soprattutto nelle cosiddette "zone a
rischio".
E' noto a tutti il quadro desolante dell'amministrazione
della giustizia in Italia, che emerge con la crudezza dei
numeri dalle allarmanti relazioni del procuratore generale
presso la Corte di cassazione e dei procuratori generali
presso le corti d'appello, dalle segnalazioni sfiduciate dei
capi degli uffici giudiziari e dello stesso Consiglio
superiore della magistratura, dalle quotidiane denunce della
stampa e degli altri mezzi di informazione.
La crisi della giustizia, di cui si parla da vari lustri,
ha raggiunto ormai limiti d'intollerabilità tali da assumere
addirittura una valenza eversiva. L'arretrato dei procedimenti
civili e penali è divenuto spaventoso: un procedimento civile
in media giunge a sentenza definitiva dopo venti anni di
iter processuale; risultano pendenti, ad oggi, circa 2
milioni ed 800 mila procedimenti civili; un procedimento
penale si conclude in media in dieci anni; i procedimenti
penali pendenti al momento sono un milione circa.
La giustizia civile è un cadavere pronto per l'esame
autoptico, quella penale è al tracollo. Nel settore civile la
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risposta arriva quando gli interessi in conflitto hanno
trovato una diversa forma di regolamentazione, vanificando
puntualmente le stesse ragioni per cui si era fatto ricorso
alla giurisdizione. Nel ramo penale è impossibile, nelle
condizioni odierne, fare fronte in tempi ragionevoli alla mole
immensa del lavoro dibattimentale susseguente alle indagini
condotte con vero spirito di abnegazione dai magistrati delle
procure della Repubblica in tutta Italia e particolarmente nei
centri più impegnati dal dilagante fenomeno della criminalità
politica o da quello della criminalità organizzata, elevato al
massimo grado della potenzialità offensiva. Ed è appena il
caso di ricordare che tutto ciò determina una sfiducia via via
più acuta e diffusa nei confronti dello Stato e per di più
innesca un vizioso circuito di comunicazione tra giustizia
civile e penale. Infatti, da un lato molte persone imboccano
vie illegali di tutela delle proprie pretese a causa delle
lungaggini dell'attività giudiziaria e dall'altro molti nulla
facenti, sollecitati dalla risibile risposta dello Stato alla
domanda di giustizia, sono indotti ad offrire i loro servizi
delittuosi. Né va sottaciuto che molti cittadini, proprio a
causa dei tempi sfibranti della giustizia, rinunziano a far
valere i propri diritti con grave lesione dei princìpi
fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato.
La soluzione del problema non può, peraltro, rinvenirsi
nell'unico strumento del reclutamento ordinario dei
magistrati, che comporta il decorso di circa quattro anni
dalla pubblicazione del bando di concorso all'immissione in
possesso dei vincitori, passando per la fase
dell'uditorato.
Nemmeno i maxi concorsi susseguitisi negli ultimi anni
sono stati in grado di fornire sufficienti garanzie di
celerità di selezione tecnica ed attitudinale; infatti, pur
comportando un massiccio afflusso di candidati, non hanno
neppure conseguito la completa copertura dei posti
disponibili.
Ed è proprio in questo quadro generale che si innesta la
proposta, suscettibile di risolvere radicalmente e nel breve
periodo la drastica insufficienza numerica dei magistrati, e
consistente nell'idea della previsione, accanto al
reclutamento ordinario dei magistrati, di un reclutamento
collaterale che attribuisca una certa aliquota di posti
disponibili mediante concorsi per esami riservati che rimedino
alle immani lentezze, alle borboniche farraginosità dei
concorsi ordinari. Reclutamento collaterale che si prevede di
effettuare tra i vice pretori onorari e i vice procuratori
onorari della Repubblica che già esercitano "sul campo"
funzioni giudiziarie e grazie ai quali la macchina della
giustizia pretorile non si è del tutto inceppata, verso i
quali la stessa magistratura di ruolo mostra di nutrire grande
fiducia, se è vero che rilascia loro costantemente le deleghe
necessarie ad operare in udienza, e al termine dei singoli
mandati triennali esprime di solito parere favorevole circa il
rinnovo del mandato stesso. La loro attività, infatti,
assicura il regolare svolgimento delle udienze pretorili, in
quanto la presenza dei sostituti procuratori della Repubblica
alle stesse paralizzerebbe, di fatto, la fase delle indagini
preliminari e tutte le altre incombenze rese particolarmente
gravose dalla assegnazione di migliaia di procedimenti penali
ad ogni magistrato (circa 5 mila); e l'elevatissimo numero di
deleghe ai vice procuratori della Repubblica (è facile trovare
vice procuratori onorari che hanno sostenuto l'accusa in più
di 100 udienze all'anno!) indica come lo svolgimento del 90
per cento delle udienze sia garantito dalla presenza appunto
dei vice procuratori della Repubblica con una media personale
di tre o quattro udienze settimanali; medesima situazione, se
non peggiore, si presenta per i vice pretori sia in campo
penale sia civile. Infatti il vice pretore onorario è oggi
" l'omnibus ", "l'uomo per tutto", "l'uomo per ogni
stagione", "l'uomo per ogni riforma" della giustizia italiana,
oggi giudicante penale, domani giudicante civile, poi giudice
delle indagini preliminari ed ancora componente del collegio
penale del tribunale, poi di quello civile sempre del
tribunale e, se occorre, dulcis in fundo componente
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anche del collegio del tribunale della libertà. I vice pretori
onorari e i vice procuratori onorari della Repubblica da
magistrati supplenti sono divenuti giudici quotidianamente
operanti nelle aule di giustizia con il "lauto" gettone di
presenza di lire 81.780 lorde, ad udienza effettivamente
tenuta, indipendentemente dalle ore lavorative (minimo 8/10
ore) e dai procedimenti trattati (in media da 30 a 50),
compenso assolutamente ridicolo ed offensivo per la
professionalità di chi svolge tale attività con dignità e
rispetto del proprio ruolo. Appunto per questo, noi crediamo
che non sia giusto disperdere delle energie tanto vitali per
assicurare il buon funzionamento della giustizia, che non sia
giusto buttare al vento le professionalità acquisite nello
svolgimento delle attività di vice pretore e di vice
procuratore della Repubblica, e che un reclutamento
collaterale mediante concorso per esami riservato a tali
figure possa assicurare un buon numero di magistrati già in
attività di servizio, già rodati, che possano continuare
proficuamente a permettere la funzionalità della macchina
della giustizia, dando giuste risposte ai cittadini che le
aspettano. Il reclutamento deve essere effettuato tramite
concorso per esami riservato al quale possono partecipare i
vice pretori onorari e i vice procuratori onorari della
Repubblica in servizio al 31 dicembre 1998, senza alcuna
sottoposizione di limiti di età (ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del parere n.
492 del 1998 della prima sezione del Consiglio di Stato
espresso nella adunanza del 15 luglio 1998), che hanno
lodevolmente esercitato le funzioni giudiziarie conferite ai
sensi degli articoli 32, 34, 71 e 72 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, previo parere favorevole del
consiglio giudiziario del distretto di appartenenza.
L'esame consisterà in una prova scritta di carattere
pratico, differenziata a seconda delle funzioni giudicanti o
requirenti prescelte dal candidato, che tenderà a verificare
la preparazione tecnica processuale e riguarderà la stesura di
uno o più provvedimenti tipici delle funzioni da assumere, ed
in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza pratica del
diritto sostanziale civile e penale.
Gli uditori giudiziari così nominati, prima di assumere le
funzioni, svolgeranno la fase di tirocinio "mirato" previsto
dal regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, e saranno destinati a
ricoprire i posti vacanti presso le sedi definite di
"frontiera" o "disagiate" o con "gravi carenze di organico",
risolvendo così il delicatissimo problema di codeste sedi
"sempre vacanti". Emblematico fu il caso accaduto alcuni anni
addietro di due giovani uditori giudiziari vincitori di
concorso che, pur di non accettare la sede del tribunale di
Gela come destinazione, preferirono dimettersi (...) è storia
vera!?!
Si potrà supplire in tale modo nel breve periodo a vaste
carenze di organico e, soprattutto, si valorizzerà un vasto
patrimonio di esperienze concrete.
A tali fini è stata redatta la presente proposta di legge,
della quale si auspica la rapida approvazione.
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