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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


672
DDL0049-0011
Progetto di legge Camera n. 49 - testo presentato - (DDL13-49)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.64 dello stampato)
...C49. TESTIPDL
...C49.
...Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1996. Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC49 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili
  e militari delle Forze di polizia ed al personale equiparato è
  incrementata, con le stesse modalità e decorrenze previste dal
  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
  395, delle somme sottoindicate:
         a) di lire 37.400 mensili lorde con la
  contestuale soppressione del supplemento giornaliero
  dell'indennità di istituto previsto dall'articolo 2 della
  legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed
  integrazioni;
         b) degli importi mensili lordi così
  determinati:
    Primo dirigente e colonnello  ..........  lire 242.000
    Primo dirigente e colonnello (+2) ......  lire 256.000
    Dirigente superiore e generale
    di brigata .............................  lire 314.000
    Dirigente generale e generale
    di Divisione ...........................  lire 356.000
    Prefetto di 1^ classe e generale di
    Corpo d'armata .........................  lire 419.000
 
                              Pag. 65
 
      2.  Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti
  delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è
  attribuito, con le stesse modalità e decorrenze previste per
  gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del
  Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno
  pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al
  comma 1, lettera b). Il predetto assegno pensionabile è
  corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile
  agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e
  dell'assegno alimentare.
      3.  Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si
  applicano anche al personale di cui al comma 3 dell'articolo 5
  della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale
  cui è attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al
  generale di brigata.
      4.  Le disposizioni di cui al comma 1 del presente
  articolo non si applicano al personale delle Capitanerie di
  porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed
  ammiraglio, ed al personale in servizio presso gli
  stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o
  generale, di cui all'articolo 2, comma 2- bis, del
  decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.
      5.  Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di
  parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1,
  della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di
  servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente
  alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in
  cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più
  grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo
  inferiore a "nella media".
 
DATA=960430 FASCID=DDL13-49 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0049 TOTPAG=0069 TOTDOC=0016 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0064 RIGINIZ=032 PAGFIN=0065 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=64 PAGEFIN=65 SORTRES= SORTDDL=004900 00 FASCIDC=13DDL0049 SORTNAV=0004900 000 00000 ZZDDLC49 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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