| 1. L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili
e militari delle Forze di polizia ed al personale equiparato è
incrementata, con le stesse modalità e decorrenze previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395, delle somme sottoindicate:
a) di lire 37.400 mensili lorde con la
contestuale soppressione del supplemento giornaliero
dell'indennità di istituto previsto dall'articolo 2 della
legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) degli importi mensili lordi così
determinati:
Primo dirigente e colonnello .......... lire 242.000
Primo dirigente e colonnello (+2) ...... lire 256.000
Dirigente superiore e generale
di brigata ............................. lire 314.000
Dirigente generale e generale
di Divisione ........................... lire 356.000
Prefetto di 1^ classe e generale di
Corpo d'armata ......................... lire 419.000
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2. Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti
delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è
attribuito, con le stesse modalità e decorrenze previste per
gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno
pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al
comma 1, lettera b). Il predetto assegno pensionabile è
corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile
agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e
dell'assegno alimentare.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si
applicano anche al personale di cui al comma 3 dell'articolo 5
della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale
cui è attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al
generale di brigata.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo non si applicano al personale delle Capitanerie di
porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed
ammiraglio, ed al personale in servizio presso gli
stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o
generale, di cui all'articolo 2, comma 2- bis, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.
5. Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di
parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1,
della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di
servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente
alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in
cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più
grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo
inferiore a "nella media".
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