| 1. I vice pretori onorari e i vice procuratori onorari
della Repubblica, in servizio al 31 dicembre 1998, che hanno
lodevolmente esercitato le funzioni giudiziarie conferite ai
sensi degli articoli 32, 34, 71 e 72 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, possono, previo parere
favorevole del consiglio giudiziario del distretto di
appartenenza, essere ammessi, senza alcun limite di età, ad un
concorso ad essi riservato per il conferimento di 600 posti di
uditore giudiziario.
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