| 1. Il concorso di cui all'articolo 1 ha luogo in Roma ogni
anno, e sarà bandito sino all'attuazione del complessivo
riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura
onoraria ai sensi dell'articolo 106, secondo comma, della
Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura, ed è costituita da un
magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive
superiori, che la presiede, e da diciotto magistrati di
categoria non inferiore a magistrato di corte d'appello, dei
quali la metà appartenenti all'ufficio del pubblico
ministero.
3. Il presidente della commissione è sostituito, ove
occorra, dal più anziano dei membri.
4. La commissione svolge la sua attività in ogni singola
seduta, con la presenza di nove componenti, compreso il
presidente.
5. Durante la correzione degli elaborati scritti e
l'espletamento delle prove orali, i membri della commissione,
con il loro consenso, possono essere esonerati dall'esercizio
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delle funzioni giudiziarie con deliberazione del Consiglio
superiore della magistratura.
6. Le funzioni di segretario della commissione sono
esercitate da uno o più magistrati designati dal Ministero di
grazia e giustizia.
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