| 1. Gli uditori giudiziari nominati ai sensi della presente
legge, prima di assumere le funzioni, svolgono solo la fase di
tirocinio previsto dal regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, e sono
destinati a prestare servizio presso le sedi degli uffici
giudiziari disagiati, a rischio o con gravi carenze di
personale.
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