| 1. Nei concorsi ordinari per la nomina ad uditore
giudiziario un quinto dei posti è riservato, senza alcun
limite di età, ai vice pretori onorari e ai vice procuratori
onorari della Repubblica di cui all'articolo 1 in servizio o
che abbiano svolto tali funzioni per almeno un triennio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dal
sostenere la prova preliminare prevista dall'articolo
123- bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con
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regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, per la partecipazione ai concorsi ordinari per
uditore giudiziario.
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