| 1. Il servizio prestato dai vice pretori onorari e dai
vice procuratori onorari della Repubblica ai sensi degli
articoli 32, 34, 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, è valutato come titolo nei concorsi
indetti dalle pubbliche amministrazioni anche ad ordinamento
autonomo o speciale.
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