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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67209
DDL5698-0002
Progetto di legge Camera n. 5698 - testo presentato - (DDL13-5698)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5698. TESTIPDL
...C5698.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5698 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
  lo scopo di rendere possibile l'effettiva partecipazione dei
  tre milioni e mezzo circa di cittadini italiani residenti
  all'estero ad un momento particolarmente importante della
  nostra vita democratica: la celebrazione dei  referendum
  indetti ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.
     Finora, alle varie tornate referendarie, succedutesi
  sempre più numerose dal 1974 ad oggi, ai cittadini italiani
  residenti all'estero era concessa per legge una sola
  possibilità: quella di ritornare in patria ed esercitare il
  diritto del voto nei collegi di origine.  Così è avvenuto che
  la stragrande maggioranza dei nostri emigrati, pur in possesso
  di piena cittadinanza e del relativo diritto di voto, non
  hanno in pratica esercitato questo diritto nè riuscendo a
  partecipare al voto per le elezioni politiche nè partecipando
  al voto sui vari quesiti referendari.  Ma tutto questo è in
  contrasto con lo spirito dell'articolo 75 della Costituzione,
  terzo comma, che recita: "Hanno diritto di partecipare al
  referendum  tutti i cittadini chiamati ad eleggere la
  Camera dei deputati".  Non solo, poichè "La proposta soggetta a
  referendum  è approvata se ha partecipato alla votazione
  la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
  maggioranza dei voti validamente espressi", come recita il
  quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, risulta
  evidente che in Italia ogni  referendum  parte già con una
  penalizzazione iniziale piuttosto forte: una riduzione della
 
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  partecipazione al voto valutabile tra il 5 percento e il 6 per
  cento e dovuta esclusivamente al non ritorno in Italia dei
  cittadini italiani residenti all'estero.
     In una democrazia matura che punta ad un bipolarismo
  compiuto, anche attraverso nuovi  referendum  elettorali,
  risulta sempre più imperdonabile e democraticamente ingiusto
  che già in partenza siano di fatto esclusi quegli elettori
  emigrati più o meno stabilmente o temporaneamente all'estero.
  Si tratta di cittadini italiani che hanno già pieno diritto di
  voto politico, che fanno parte di quei 49 milioni di elettori
  conteggiati per l'elezione della Camera dei deputati e di quei
  43 milioni chiamati ad eleggere il Senato della Repubblica;
  per votare, però, secondo la legislazione vigente, devono fare
  ritorno in Italia, nei comuni di iscrizione, sostenendo un
  improbabile, costoso e faticoso viaggio di andata e di ritorno
  da aree geografiche lontanissime.
     Con la presente proposta di legge (articolo 1) è istituita
  esclusivamente per questa particolare platea di cittadini
  elettori la modalità del voto  in loco,  del voto per
  corrispondenza: a muoversi saranno i plichi contenenti le
  schede del  referendum  e non i nostri concittadini
  emigrati.
     Abbiamo mutuato da altre esperienze europee un efficace
  meccanismo elettorale e definita una organizzazione,
  imperniata sulla nostra rete consolare, così da garantire
  libertà, personalità e segretezza nell'esercizio individuale
  del voto.
     Sempre con l'articolo 1 e con l'articolo 3 proponiamo di
  non rendere obbligatorio il voto per corrispondenza; è una
  "opzione" riservata ai nostri concittadini emigrati, i quali
  sono informati per tempo di questa possibilità dai nostri
  consolati (articolo 5).  Chi non opta, può sempre far ritorno
  in Italia per esercitare il proprio diritto di voto nei comuni
  di origine.  La scelta del voto per corrispondenza diventa così
  non soltanto un mezzo per facilitare l'espressione del voto,
  ma l'occasione di un coinvolgimento più consapevole;
  l'elettore comunica agli uffici consolari, tramite una
  apposita cartolina postale che gli è stata precedentemente
  recapitata, la propria volontà, solo se positiva, e aggiorna i
  dati anagrafici che lo riguardano: diventa, insomma, una
  partecipazione attiva al processo elettorale.
     Con l'articolo 2 è istituito presso il Ministero
  dell'interno un servizio elettorale permanente con il compito
  di redigere e di aggiornare l'elenco degli elettori residenti
  all'estero che hanno esercitato la facoltà di esprimere il
  voto per corrispondenza.  Perchè un servizio permanente?  Perchè
  auspichiamo che il voto per corrispondenza possa
  successivamente essere esteso, sempre attraverso una legge
  ordinaria, anche alle elezioni politiche generali (ricordiamo
  a questo proposito la specifica proposta di legge AC n. 2863
  del 10 dicembre 1996).
     Con l'articolo 6 prevediamo la istituzione a Roma, presso
  la corte d'appello, di uno specifico Ufficio centrale per il
  voto proveniente dall'estero; con l'articolo 8 la costituzione
  dei relativi seggi elettorali, dato che le schede referendarie
  votate, ricevute per posta dai nostri consolati, sono
  raccolte, quindi trasferite in Italia con valigia diplomatica
  e qui scrutinate in contemporanea con le operazioni di
  scrutinio che si svolgono sull'intero territorio nazionale
  (articolo 9).  E' evidente che la consultazione referendaria
  all'estero deve tenersi prima della data fissata per il suo
  svolgimento in Italia; tra i venti e i dieci giorni prima.
     Con l'articolo 7 prevediamo uno scadenzario preciso e
  praticabile: non oltre venti giorni prima della data stabilita
  per il  referendum  in Italia, gli uffici consolari
  inviano agli elettori che abbiano esercitato l'opzione, il
  plico contenente il certificato elettorale, la scheda recante
  il quesito referendario, o le schede recanti i quesiti
  referendari nel caso di consultazioni plurime, ed una busta
  affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare
  circoscrizionale.  L'elettore, una volta espresso il proprio
  voto nel rispetto dei princìpi dell'articolo 48 della
  Costituzione, introduce nell'apposita busta la scheda, o le
  schede, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo
  giorno precedente la data stabilita in Italia per il
 
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  referendum.  Quarantotto ore prima dell'apertura dei
  seggi elettorali, i capi degli uffici consolari inviano alla
  corte d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute e il
  numero degli elettori che hanno esercitato l'opzione.  Tali
  plichi sono spediti in un unico viaggio per via aerea e con
  valigia diplomatica.
     Con l'articolo 10 e con l'articolo 11 richiamiamo al
  rispetto, per quanto riguarda la campagna referendaria, degli
  ordinamenti degli Stati che ospitano i nostri concittadini e
  impegnamo il Governo italiano a raggiungere con tutti questi
  Paesi intese atte a garantire le condizioni necessarie per
  l'esercizio del voto per corrispondenza.
     Infine con l'articolo 13 prevediamo sanzioni raddoppiate
  per chi vota sia all'estero sia nel seggio di ultima
  iscrizione in Italia, anche se contiamo che funzioni il
  meccanismo di informazione verso i comuni affinchè sospendano
  l'esercizio di voto in Italia per chi ha optato per il voto
  per corrispondenza dall'estero.
 
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