| 1. In occasione dei referendum indetti ai sensi
dell'articolo 75 della Costituzione, è istituita la modalità
del voto per corrispondenza esclusivamente riservata agli
elettori italiani anche temporaneamente all'estero, in Paesi
in cui l'Italia è presente con proprie rappresentanze
diplomatiche, al fine di permettere la loro effettiva
partecipazione alla consultazione referendaria.
2. Possono inoltre esprimere il voto per corrispondenza di
cui al comma 1, secondo le modalità previste dalla presente
legge, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un
comune della Repubblica che si trovano all'estero per motivi
di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi
conviventi.
3. Chi non esercita l'opzione di cui ai commi 1 e 2 può
esprimere regolarmente il voto presso la sezione elettorale in
Italia nelle cui liste è iscritto.
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