| 1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali
del Ministero dell'interno è istituito un servizio elettorale
permanente con il compito di redigere e di aggiornare, sulla
base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari
esteri, l'elenco degli elettori residenti all'estero che hanno
esercitato la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza
secondo le modalità previste dall'articolo 3, di predisporre
tutte le operazioni elettorali, compresa la predisposizione
dei plichi elettorali, e di vigilare sul complesso delle
operazioni elettorali. Almeno venti giorni prima della data
fissata per lo svolgimento del referendum popolare in
Italia, il servizio notifica l'opzione ai comuni di ultima
residenza in Italia dei soggetti interessati.
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2. I comuni sono tenuti a sospendere in Italia l'esercizio
del voto di cui all'articolo 1, comma 1, per chi ha optato per
il voto per corrispondenza relativamente alla consultazione
referendaria a cui si riferisce l'opzione stessa.
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