| 1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari, per
informare gli elettori italiani dell'opportunità del voto per
corrispondenza, utilizzano tutti gli strumenti di informazione
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in lingua italiana ed i principali strumenti di informazione
nella lingua dei Paesi di residenza.
2. L'informazione di cui al comma 1 può altresì essere
realizzata, sulla base di appositi finanziamenti, dalle
associazioni degli emigrati riconosciute e dai patronati.
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