| 1. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per
il referendum o per i referendum popolari, ai
sensi dell'articolo 3, gli uffici consolari inviano agli
elettori che hanno esercitato l'opzione del voto per
corrispondenza, il plico contenente il certificato elettorale,
la scheda recante il quesito referendario, o le schede recanti
i quesiti referendari nel caso di consultazioni plurime, ed
una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio
consolare circoscrizionale; il plico contiene, altresì, un
foglio con le indicazioni esplicative per l'espressione del
voto.
2. Un plico non può contenere i documenti elettorali di
più di un elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 2 che, a
dodici giorni dalla data del referendum o dei
referendum popolari in Italia, non abbiano ricevuto a
domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo
dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta
domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori residenti
all'estero di cui al medesimo articolo.
4. Una volta espresso il proprio voto nel rispetto dei
princìpi di cui all'articolo 48, secondo comma, della
Costituzione, l'elettore introduce nell'apposita busta la
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scheda, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo
giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia.
La scheda e la busta che la contiene non devono recare alcun
segno di riconoscimento.
5. Quarantotto ore prima dell'apertura dei seggi
elettorali, i capi degli uffici consolari inviano alla corte
d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute e il numero
degli elettori della circoscrizione consolare che hanno
esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3. Tali plichi
sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia
diplomatica.
6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio
dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede
pervenute fuori tempo.
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