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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67216
DDL5698-0009
Progetto di legge Camera n. 5698 - testo presentato - (DDL13-5698)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5698. TESTIPDL
...C5698.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5698 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Non oltre venti giorni prima della data stabilita per
  il  referendum  o per i  referendum  popolari, ai
  sensi dell'articolo 3, gli uffici consolari inviano agli
  elettori che hanno esercitato l'opzione del voto per
  corrispondenza, il plico contenente il certificato elettorale,
  la scheda recante il quesito referendario, o le schede recanti
  i quesiti referendari nel caso di consultazioni plurime, ed
  una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio
  consolare circoscrizionale; il plico contiene, altresì, un
  foglio con le indicazioni esplicative per l'espressione del
  voto.
     2.  Un plico non può contenere i documenti elettorali di
  più di un elettore.
     3.  Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 2 che, a
  dodici giorni dalla data del  referendum  o dei
  referendum  popolari in Italia, non abbiano ricevuto a
  domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo
  dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta
  domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori residenti
  all'estero di cui al medesimo articolo.
     4.  Una volta espresso il proprio voto nel rispetto dei
  princìpi di cui all'articolo 48, secondo comma, della
  Costituzione, l'elettore introduce nell'apposita busta la
 
                               Pag. 7
 
  scheda, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo
  giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia.
  La scheda e la busta che la contiene non devono recare alcun
  segno di riconoscimento.
     5.  Quarantotto ore prima dell'apertura dei seggi
  elettorali, i capi degli uffici consolari inviano alla corte
  d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute e il numero
  degli elettori della circoscrizione consolare che hanno
  esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3.  Tali plichi
  sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia
  diplomatica.
     6.  I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio
  dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede
  pervenute fuori tempo.
 
DATA=990217 FASCID=DDL13-5698 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5698 TOTPAG=0009 TOTDOC=0016 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=014 PAGFIN=0007 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=569800 00 FASCIDC=13DDL5698 SORTNAV=0569800 000 00000 ZZDDLC5698 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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