| 1. Presso l'Ufficio centrale per il voto proveniente
dall'estero di cui all'articolo 6, è costituito un seggio
elettorale per ogni 2 mila elettori residenti all'estero che
hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 3, con il
compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di
scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali
sono ripartiti in tante sezioni quante sono le aree
geografiche continentali. I seggi elettorali di ciascuna
sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da
un'unica area elettorale estera. L'assegnazione delle buste
contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della
suddivisione per aree geografiche di provenienza dei voti è
effettuata a cura dell'Ufficio centrale per il voto
proveniente dall'estero.
2. Per la costituzione dei seggi, l'onorario da
corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di
effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n.
483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale
circoscrizionale con l'Ufficio centrale per il voto
proveniente dall'estero.
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