| 1. Le norme della presente legge si applicano a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di
un comunicato attestante, per ciascun Paese in cui ricorrono
le condizioni previste nel comma 1 dell'articolo 1, il fatto
che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni
necessarie per l'esercizio del voto per corrispondenza. Tali
intese sono definite secondo le modalità previste nei commi
dal secondo al sesto dell'articolo 25 della legge 24 gennaio
1979, n. 18.
2. Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche
anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al
comma 1, le operazioni preparatorie del procedimento
elettorale.
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