| (Partecipazione dei cittadini).
1. Tutti i cittadini devono concorrere alla difesa
nazionale nei modi stabiliti dalla legge.
2. La struttura operativa della difesa nazionale si
articola in una componente armata, costituita dalla Forze
armate e dai Corpi militari dello Stato nonché dalle
formazioni mobilitate, ed in una componente non armata,
costituita dalle strutture operative dell'organizzazione della
difesa popolare nonviolenta e dal Ministero della protezione
civile.
3. I cittadini che, per obbedienza alla propria coscienza,
non intendano prestare servizio nelle Forze armate o nei Corpi
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armati, adempiono gli obblighi di cui all'articolo 52 della
Costituzione prestando, in luogo del servizio militare, un
servizio civile.
4. Gli obblighi di leva possono essere esplicati prestando
servizio presso le tre armi delle Forze armate, ovvero
Esercito, Marina, ed Aeronautica, i Corpi di polizia militare
e civile, ovvero Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di
Stato, Polizia penitenziaria, Corpo della protezione civile,
Dipartimento della difesa popolare nonviolenta.
5. Le cittadine non soggette agli obblighi di leva possono
accedere, nelle forme e nelle quote stabilite dai Ministri
competenti e con i medesimi diritti di carriera dei cittadini
di sesso maschile, ai Corpi di polizia militare, al Corpo
della protezione civile e al Dipartimento della difesa
popolare nonviolenta.
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