| (Princìpi e criteri direttivi della delega).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 3, sulla base
dei princìpi e dei criteri
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direttivi stabiliti dal presente articolo, devono in
particolare prevedere:
a) la progressiva riduzione del periodo della
ferma obbligatoria ad otto mesi nel primo anno a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a sei
mesi entro i due anni successivi;
b) la ripartizione delle quote del personale
militare professionale, ovvero ufficiali, sottufficiali e
volontari in servizio permanente effettivo;
c) il transito nella pubblica amministrazione del
personale militare professionale in eccedenza rispetto alla
quota stabilita ai sensi della lettera d);
d) la riduzione del personale militare a 180 mila
unità da ripartire fra le tre Forze armate nel modo
seguente:
1) Esercito: 110 mila unità;
2) Marina militare: 30 mila unità;
3) Aeronautica: 40 mila unità;
e) l'affidamento a personale civile di incarichi
burocratici, amministrativi e logistici, in particolare nelle
strutture centrali e territoriali, non di specifico carattere
militare;
f) le norme per l'accesso delle cittadine di sesso
femminile di cui al comma 5 dell'articolo 2.
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