| (Impiego dei militari di leva).
1. Con decreto del Ministro della difesa e con successive
disposizioni applicative dei comandanti operativi è fissata
per ogni reparto una quota obbligatoria di presenza per il
pronto impiego per i militari di leva e per il restante
personale militare.
2. I militari di leva hanno l'obbligo di presenza e di
pernottamento nelle caserme limitatamente alle esigenze di
servizio e di pronto impiego. I comandanti dispongono gli
obblighi di accasermamento secondo criteri di rotazione.
3. Il Ministro della difesa disciplina, con regolamento da
adottare con proprio decreto, l'impiego dei militari di leva
distinguendo i periodi di missione operativa, i periodi
addestrativi e la normale attività di caserma e garantendo,
per quest'ultima, un orario non superiore alle quaranta ore
settimanali, la possibilità di ottenere licenze e
l'anticipazione del congedo in relazione ai servizi ordinari
svolti al di fuori di tale orario.
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