| (Istituzione del Dipartimento della difesa
popolare nonviolenta).
1. E' istituito il Dipartimento della difesa popolare
nonviolenta, di seguito denominato "Dipartimento", con il
compito di coordinare, pianificare ed organizzare le forme non
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militari di difesa dell'unità della Repubblica, della
sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato, del
libero esercizio dei poteri costituzionali, della protezione
della vita e dell'incolumità dei cittadini.
2. Il Dipartimento è costituito:
a) dal Corpo della difesa popolare nonviolenta;
b) dalla Scuola di formazione per operatori della
difesa popolare nonviolenta e per la divulgazione delle forme
alternative di difesa.
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