| (Impiego delle Forze armate in Italia
e all'estero)
1. Le missioni e i compiti delle Forze armate italiane si
conformano ai princìpi di cui all'articolo 1 della legge 11
luglio 1978, n. 382.
2. L'impiego diretto o in concorso delle Forze armate
italiane sul territorio nazionale può avvenire solo a seguito
di dichiarazione dello stato di allarme, di emergenza o dello
stato di guerra.
3. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2, l'impiego di
reparti delle Forze armate può essere disposto dalle autorità
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centrali o periferiche della Presidenza del Consiglio dei
ministri esclusivamente per compiti di protezione civile.
4. Singoli militari o reparti delle Forze armate italiane
non possono essere impiegati all'estero nell'ambito di
formazioni armate se non a seguito di specifica legge di
autorizzazione.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica
annualmente al Parlamento le esercitazioni di qualsiasi
livello che si svolgono al di fuori del territorio nazionale e
alle quali partecipano singoli militari o reparti delle Forze
armate italiane. Analogamente devono essere comunicate le
esercitazioni sul territorio nazionale a cui prendono parte
truppe straniere in conseguenza di trattati di cui il
Parlamento abbia già autorizzato la ratifica.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche
alle operazioni all'estero espletate su mandato del Consiglio
di sicurezza o del Segretariato generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU) o richieste da organizzazioni
internazionali di cui l'Italia sia membro in base a trattati
di cui il Parlamento abbia già autorizzato la ratifica.
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