| (Impiego delle Forze armate e del
Corpo della difesa popolare nonviolenta
in caso di aggressione improvvisa).
1. In caso di aggressione improvvisa e non prevedibile al
territorio nazionale o a navi o aeromobili italiani operanti
in spazi internazionali, su autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei ministri, il Capo di stato maggiore della difesa
e il direttore generale del Dipartimento, ognuno per le
proprie competenze, possono ordinare l'uso della forza in modo
proporzionato all'offesa o alla minaccia al solo fine di
fermare l'aggressione, di impedirne la prosecuzione o di
contenerne gli effetti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa
in via preventiva e permanente a condizione che siano
formalmente specificate le tipologie delle minacce contro le
quali è autorizzato l'intervento e le relative regole di
ingaggio. L'autorizzazione ha validità non superiore a dodici
mesi e può essere rinnovata.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano integralmente anche alle unità delle Forze armate
italiane poste permanentemente o transitoriamente sotto
l'autorità di comandi militari alleati in conseguenza di
trattati internazionali la cui ratifica sia già stata
autorizzata dal Parlamento.
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