| (Norme per la messa a disposizione delle Nazioni Unite di
un contingente permanente di militari e di componenti la
difesa popolare nonviolenta).
1. Al fine del ristabilimento della pace e come forza
d'interposizione o per portare soccorso a popolazioni
sottoposte a cataclismi naturali o provocati dall'uomo, il
Governo stabilisce, anche in deroga al limite stabilito
dall'articolo 3, previa autorizzazione del Parlamento, un
contingente di militari e uno del Corpo della difesa popolare
nonviolenta da mettere a disposizione del Segretariato
generale dell'ONU.
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