| (Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
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iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza
possono essere impegnate negli esercizi successivi.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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