| 1. E' istituita ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
realizzazioni delle opere relative al Giubileo del 2000
effettuate esclusivamente nel territorio nazionale, a
decorrere dal 20 dicembre 1995.
2. La Commissione deve accertare, anche attraverso
l'acquisizione dei referti contabili dei collegi sindacali
delle imprese, nonché dei documenti e dei rilievi della Corte
dei conti, in particolare:
a) la successione degli interventi legislativi, la
natura dei provvedimenti amministrativi, i lavori della
Commissione per Roma Capitale, i lavori dell'Agenzia romana
per la preparazione del Giubileo Spa;
b) le azioni e i comportamenti tenuti, nonché i
risultati raggiunti dalle amministrazioni pubbliche, dagli
enti e dalle società ad intero o prevalente capitale pubblico,
beneficiari dei finanziamenti;
c) i risultati raggiunti nell'uso delle risorse
pubbliche e nella trasparenza delle decisioni;
d) i risultati raggiunti dalle imprese, sia
individuali sia in forma associata, impegnate nella
realizzazione delle opere pubbliche, nonché le loro
caratteristiche e i loro rapporti con il sistema bancario;
e) la regolarità della gestione
amministrativo-contabile sia a livello ministeriale sia degli
enti locali coinvolti nella realizzazione delle opere;
f) la regolarità del funzionamento degli apparati
amministrativi centrali e periferici;
g) il perseguimento delle finalità istituzionali
legate al grande evento, nonché i risultati ottenuti;
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h) l'eventuale gestione di fondi fuori
bilancio;
i) le attività di approvazione delle deliberazioni
degli organi centrali e periferici effettuate dai Ministri dei
lavori pubblici e per i beni e le attività culturali,
dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione.
3. La Commissione deve concludere i propri lavori entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
e presentare ai Presidenti delle Camere una relazione sui
risultati delle indagini e degli esami svolti.
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