| 1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al
numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque
assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun
gruppo parlamentare.
2. Il presidente della Commissione è nominato dai
Presidenti delle Camere al di fuori dei componenti della
Commissione stessa.
3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e
due segretari.
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