| 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. Sono a disposizione della Commissione tutti gli atti e
i documenti acquisiti presso gli organismi ministeriali.
3. Prima dell'inizio dei lavori la Commissione approva a
maggioranza assoluta dei propri componenti il regolamento
interno, comprese le norme per l'acquisizione e le
testimonianze. Ciascun componente può proporre la modifica del
regolamento.
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4. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche.
La Commissione può decidere, di volta in volta o per
particolari fasi dell'inchiesta, di riunirsi in seduta
segreta.
5. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non
si debba fare menzione nella relazione di cui al comma 3
dell'articolo 1, anche in ordine alle esigenze istruttorie
attinenti ai rapporti con altri organi inquirenti.
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