| 1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi
comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai
concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve,
si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da
arruolare a partire dal 1^ settembre 1995, ai sensi degli
articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
2. In via transitoria, fino alla data di entrata in
vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano
prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle
Forze armate è consentito l'accesso alle carriere iniziali
delle Forze di polizia ad ordinamento militare, della Polizia
di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del
Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco,
nonché del Corpo della polizia penitenziaria, secondo le
percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata
legge n. 537 del 1993, sempreché in possesso dei requisiti
richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi
interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione.
Per il Corpo
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della polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme
speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.
3. La disposizione di cui alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è
abrogata con decorrenza 1^ settembre 1995.
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