Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


679
DDL0050-0002
Progetto di legge Camera n. 50 - testo presentato - (DDL13-50)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C50. TESTIPDL
...C50.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC50 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! - Il raggiungimento degli obiettivi di
  finanza pubblica relativi alla manovra 1996-1998 è subordinato
  al completamento delle misure ipotizzate al momento della
  presentazione dei provvedimenti alle Camere che prevedevano
  interventi aggiuntivi da definire per 5.285 miliardi.  Come è
  noto, l'ordine del giorno approvato dal Senato indica nelle
  dichiarazioni del Presidente del Consiglio le linee guida
  delle misure di completamento: 3.800 miliardi da acquisire con
  maggiori entrate e 1.485 miliardi derivanti dal contenimento
  della spesa, ambedue valutati in termini di cassa per
  assicurare l'impatto positivo sul fabbisogno.
     Nell'individuazione delle singole misure, si è tenuto
  conto di due esigenze ritenute prioritarie quali elementi
  ispiratori dell'intera manovra finanziaria.
     Dal lato della spesa, si è inteso salvaguardare le poste
  di fondo speciale relative ai previsti interventi nei settori
  del lavoro, dell'istruzione, degli enti locali, della
  giustizia, dell'ambiente e delle aree depresse.  I vincoli
  residuali dei fondi speciali, pertanto, non riguarderanno, nei
  limiti del possibile, tali settori.
     Dal lato dell'entrata, le misure hanno tenuto conto
  dell'esigenza prioritaria di evitare effetti sui prezzi
  riguardando provvedimenti di ampliamento della base imponibile
  che completano il processo avviato con il recente concordato
 
                               Pag. 2
 
  di massa, oltre a limitate misure di adeguamento di taluni
  tributi su consumi voluttuari.
     Va notata la caratteristica strutturale dell'intervento,
  che si accentua nel successivo biennio contribuendo, sia pure
  in misura limitata, al perseguimento degli obiettivi di
  finanza pubblica.
     Le riduzioni delle erogazioni alle imprese pubbliche
  vengono individuate in limitati "tagli" ai trasferimenti alle
  Ferrovie dello Stato per perdite pregresse, alla SACE come
  riduzione del fondo di rotazione, nonché in una riduzione
  lineare dei trasferimenti correnti, di dimensioni ridotte
  (l'1,1 per cento) e con l'esclusione di interventi
  particolarmente delicati sotto il profilo sociale e delle
  erogazioni agli enti locali, previdenziali e all'estero.
     Un ulteriore intervento restrittivo riguarda le spese di
  funzionamento delle amministrazioni, considerate nell'acquisto
  di beni e servizi (5 per cento).  Il richiesto sacrificio si
  aggiunge a quelli precedentemente decisi, imponendo alle
  amministrazioni una oculatezza gestionale del tutto rilevante,
  nella prospettiva di assicurare comunque l'operatività minima
  dei servizi prestati.
     Le spese in conto capitale nelle categorie X ed XI,
  costituzione di capitali fissi, vengono incise nella misura
  del 2 per cento completando il segnale di contenimento degli
  oneri diretti di funzionamento.
     Infine, correlativamente ad una intensificazione
  dell'azione amministrativa di rigorosa selezione e di
  revisione degli assegni alle categorie protette, è possibile
  disporre una limitata ma significativa riduzione dei relativi
  oneri, nella misura di circa l'1 per cento.
     In termini di competenza per il 1996 l'impatto degli
  interventi sulla spesa sfiora i 3.000 miliardi di lire, tenuto
  conto del permanere del vincolo su parte dei fondi speciali;
  in termini di cassa, il contenimento si colloca intorno ai
  1.500 miliardi di lire.
     L'articolo 1 indica l'entita dei risparmi di spesa e delle
  maggiori entrate ai fini del contenimento del limite massimo
  del saldo netto da finanziare.
     L'articolo 2 detta disposizioni in materia di spesa, volte
  a realizzare riduzioni di stanziamenti dei vari capitoli
  considerati nelle categorie economiche IV, V, X, e XI, secondo
  determinate percentuali dalla cui applicazione consegue il
  previsto risparmio di spesa.
     Le norme prevedono, peraltro, specifiche esclusioni per
  tenere conto di situazioni oggettive dei capitoli interessati,
  i quali non potrebbero, comunque, sostenere la riduzione
  percentuale indicata per le categorie economiche di
  appartenenza.
     Sul fronte delle entrate, le misure sono volte
  essenzialmente all'ampliamento della base imponibile.
     Il capo III contiene disposizioni in materia di entrate,
  finalizzate a contrastare l'evasione fiscale e ad incrementare
  il gettito derivante dall'imposizione indiretta.
     Tali norme completano il disegno già iniziato con il
  provvedimento collegato con la legge finanziaria e relativo
  all'impiego dei parametri per il periodo di imposta 1995 e
  realizzano la fase di transizione verso un sistema di
  tassazione degli autonomi e dei contribuenti minori basato
  sugli studi di settore e sulla diffusione del concordato a
  regime.
     A tale fine e in presenza di dichiarazioni dei redditi non
  ancora presentate (per l'anno 1995) o non ancora acquisite al
  sistema informativo (per l'anno 1994) si è individuato un
  meccanismo complessivo basato sulla definizione
  dell'imponibile per adesione per il 1994 e sull'adeguamento
  spontaneo in dichiarazione per il 1995: entrambi con
  riferimento ai parametri da pubblicare entro il mese di
  gennaio 1996.
     Per consentire la corretta esposizione contabile dei
  valori rilevanti ai fini degli studi di settore e delle
  connesse modalità di accertamento, si è consentito, altresì,
  ai contribuenti interessati a questi ultimi di regolarizzare
  talune voci dell'attivo e del passivo patrimoniale, con il
  pagamento di un'imposta sostitutiva del 10 per cento sulla
  somma delle variazioni apportate.
     Si ritiene che attraverso il complesso delle norme recate
  dal disegno di legge collegato alla finanziaria e dal presente
 
                               Pag. 3
 
  decreto si possa consentire l'avvio nel modo migliore degli
  studi di settore.  Questi ultimi costituiscono parte integrante
  della manovra complessiva e saranno disciplinati e realizzati
  al più presto per consen tirne la prevista entrata in vigore
  dal 1996.
     Conclusivamente, non può non sottolinearsi che il
  procedimento di definizione del reddito per l'anno 1994 non
  costituisce una mera estensione del cosidetto concordato di
  massa, ormai definivamente concluso alla data del 15 dicembre
  1995; si tratta, invece, di uno strumento che consente l'avvio
  del concordato a regime, del quale mutua la struttura, e che
  con l'impiego dei parametri, rispetto al concordato di massa,
  adotta una metodologia nettamente distinta e certamente più
  sofisticata e selettiva, quanto alla individuazione del grado
  di rischio fiscale del singolo contribuente.
     Riguardo all'incremento del gettito fiscale, sono previsti
  marginali interventi su talune imposte indirette.  Vengono
  infatti ritoccati l'importo fisso dell'imposta di bollo, le
  accise sull'alcole etilico (in questo caso per adeguare
  l'aliquota alle disposizioni della normativa comunitaria), sul
  cherosene per riscaldamento.  E' altresì previsto un successivo
  provvedimento riguardante le variazioni delle tariffe dei
  prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio
  fiscale.
     Si illustra di seguito il contenuto dei singoli articoli
  del capo III.
  Articolo 3.  - Accertamento con adesione del
  contribuente per il periodo di imposta 1994.
     L'articolo disciplina i presupposti, il procedimento e gli
  effetti dell'istituto della definizione, per il periodo di
  imposta 1994, del reddito derivante da attività di impresa o
  di arti e professioni, tenuto conto dei ricavi e dei compensi
  determinati con i parametri introdotti dall'articolo 3, comma
  184, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di
  razionalizzazione della finanza pubblica per l'anno 1996.  A
  tal riguardo è stato chiarito che gli elementi da porre a base
  per l'applicazione dei parametri stessi sono quelli desumibili
  dalle dichiarazioni già presentate ovvero dal bilancio ad esse
  allegato, opportunamente riclassificati sulla base delle voci
  e delle variabili indicate nel decreto del Presidente del
  Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996.  La definizione
  riguarda sia le imposte sui redditi che l'imposta sul valore
  aggiunto.
     Nel comma 1 sono individuati i soggetti ammessi alla
  definizione; essi sono i contribuenti in regime di contabilità
  semplificata ai sensi dell'articolo 79 del testo unico delle
  imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e quelli in regime
  di contabilità ordinaria, indipendentemente dalla
  attendibilità della stessa purché i ricavi o i compensi
  dichiarati non siano superiori a 10 miliardi di lire.  Per
  entrambe le categorie di contribuenti deve inoltre sussistere
  la condizione che i ricavi di cui all'articolo 53 del testo
  unico, esclusi quelli indicati nel comma 1, lettera c),
  dello stesso articolo, siano di importo non inferiore
  all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei componenti
  positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle
  derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle
  sopravvenienze attive.  Tale ultima disposizione ammette alla
  definizione le sole imprese per le quali l'incidenza
  proporzionale dei ricavi rispetto all'ammontare complessivo
  dei componenti positivi consente una determinazione in base ai
  parametri dei ricavi derivanti dalle attività di impresa,
  senza effetti distorsivi indotti.
     Il comma 2 indica le ipotesi tassative di esclusione dalla
  definizione: sussistenza, alla data di scadenza del termine
  per eventuali comunicazioni da parte degli uffici finanziari
  al contribuente, dei reati tributari indicati negli articoli
  1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4 del decreto-legge 10 luglio
  1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
  agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni; omessa
  presentazione della dichiarazione.
     I commi 3, 4 e 5 disciplinano il procedimento, di norma
  fondato sul contraddittorio tra gli uffici finanziari ed il
  contribuente e concluso con un atto formale, secondo la stessa
 
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  procedura prevista nell'emanando regolamento per
  l'accertamento con adesione del contribuente (c.d. concordato
  a regime).
     Il procedimento ha inizio con l'istanza del contribuente
  presentata entro il 30 giugno 1996 (ovvero entro il 31 luglio
  1996 se i relativi dati sono registrati anche su supporto
  magnetico) all'ufficio delle imposte dirette competente, che è
  quello del domicilio fiscale alla data di presentazione della
  dichiarazione.  Il comma 3 precisa che se l'attività di impresa
  o di arti e professioni è esercitata in forma associata,
  all'istanza presentata dalla società e dall'associazione può
  essere allegata l'istanza del socio o associato.  L'istanza è
  espressamente definita irretrattabile, atteso che per il
  contribuente la presentazione dell'istanza medesima garantisce
  la inapplicabilità della procedura di accertamento in base a
  coefficienti.
     L'ufficio compie la delibazione dell'istanza e, se
  incontra cause ostative per legge, la rigetta ovvero invita il
  contribuente alla redazione, in contraddittorio, dell'atto di
  adesione.  La definizione si perfeziona con il versamento delle
  maggiori somme dovute.
     Nel caso di assenza di comunicazioni da parte dell'ufficio
  entro il 31 ottobre 1996, il contribuente è comunque ammesso
  alla definizione che verrà perfezionata con il versamento
  delle maggiori somme dovute, entro il 30 novembre 1996,
  secondo le norme sull'autoliquidazione.
     Il comma 6 consente il pagamento rateale del dovuto,
  unitamente con gli interessi legali, per le sole somme
  eccedenti i cinque milioni di lire per le persone fisiche e
  dieci milioni di lire per gli altri soggetti; per il
  versamento del residuo importo sono previsti diversi termini,
  a seconda della modalità di conclusione del procedimento.  Gli
  effetti della definizione continuano a prodursi anche in caso
  di omesso versamento delle somme rateizzate: è previsto
  infatti il procedimento dell'iscrizione a ruolo di cui
  all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
  settembre 1973, n. 602, delle somme non versate, maggiorate di
  una soprattassa del quaranta per cento e degli interessi
  legali.
     Il comma 7 disciplina gli effetti dell'istituto.
  Analogamente a quanto previsto dalla normativa
  dell'accertamento con adesione del contribuente, la
  definizione è irrilevante ai fini penali ed extratributari,
  compreso il contributo al Servizio sanitario nazionale, ed è
  altresì non impugnabile e immodificabile, fatti comunque salvi
  i poteri di autotutela dell'amministrazione finanziaria nel
  caso di procedimento iniziato e concluso nonostante
  ricorressero le condizioni ostative indicate nel comma 2,
  ovvero nel caso di inesatte dichiarazioni del contribuente
  relative ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei
  parametri.  Come per l'accertamento con adesione del
  contribuente per anni pregressi, è prevista l'estensione
  dell'irrilevanza extra tributaria della definizione
  all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e
  professioni e la quantificazione nella misura del sessanta per
  cento del maggior imponibile IRPEF ai fini dei contributi
  previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza
  sociale da commercianti ed artigiani, senza applicazione delle
  sanzioni civili di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
  536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
  1988, n. 48.  Sulle somme dovute a titolo di contributi
  previdenziali non sono dovuti interessi.
     La definizione comporta altresì la riduzione ad un ottavo
  del minimo delle sanzioni per infedele dichiarazione e ad un
  quarto del minimo delle sanzioni che si renderanno
  applicabili, anche successivamente, per irregolarità o
  inadempienze del contribuente.
     Come disposto per l'accertamento con adesione per anni
  pregressi, è previsto che sulle maggiori imposte non sono
  dovuti interessi.
     In quanto compatibili trovano applicazione anche le
  disposizioni di cui ai commi 2- bis  e 2- sexies
  dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,
  n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni: vale a
  dire che sono fatti salvi gli effetti del controllo formale
 
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  delle dichiarazioni in base ai dati direttamente desumibili
  dalle stesse, ferma restando l'autonomia della definizione e
  dell'esito dei controlli formali; la definizione comporta
  inoltre il pagamento delle maggiori imposte calcolate secondo
  i criteri fissati nell'articolo 3 del regolamento per
  l'accertamento con adesione per anni pregressi, rendendo così
  intangibile la spettanza delle deduzioni e delle agevolazioni
  nonché l'applicabilità delle esclusioni indicate dal
  contribuente nelle dichiarazioni.
     Fino all'esito del procedimento per la definizione, non
  trovano applicazione gli accertamenti previsti dalla normativa
  sull'imposta sul valore aggiunto nonché il controllo globale
  per tutti i tributi nei confronti dei contribuenti che abbiano
  commesso nel triennio precedente tre infrazioni alla
  disciplina sulla bolla di accompagnamento: è inapplicabile
  anche il procedimento di accertamento induttivo mediante
  coefficienti presuntivi di ricavi, compensi e volume di
  affari, nonché quello basato sul contributo diretto
  lavorativo.  Gli stessi effetti si verificano per i
  contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi non
  inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei
  parametri.
     L'avvenuta definizione impedisce all'ufficio di effettuare
  l'accertamento induttivo in base ad elementi e circostanze di
  fatto certi ai sensi dell'articolo 38, commi 4 e seguenti, del
  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
  600.
  Articolo 4. - Regolarizzazione delle scritture
  contabili e norme sui parametri.
     L'articolo prevede la facoltà di regolarizzare la
  situazione patrimoniale iniziale degli esercenti attività di
  impresa nei confronti dei quali, a partire dal 1996, trova
  applicazione il sistema di accertamento induttivo basato sugli
  studi di settore.
     In base al comma 1 la regolarizzazione è ammessa a
  condizione che nel periodo di imposta 1995 e in quello
  precedente i ricavi dichiarati risultino di ammontare non
  superiore a lire 10 miliardi e comunque non inferiore a quello
  risultante dalla applicazione dei parametri di cui
  all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n.
  549.
     La regolarizzazione introdotta dalla presente disposizione
  è coerente con le linee di politica tributaria perseguite dal
  Governo per consentire la definizione della posizione
  tributaria dei contribuenti attraverso l'accertamento con
  adesione per le annualità 1987-1993 nonché la definizione del
  periodo d'imposta 1994 prevista dall'articolo 3 del presente
  decreto-legge.
     L'insieme di queste disposizioni mira a consentire ai
  contribuenti interessati, nei cui confronti troveranno
  applicazione gli studi di settore, di procedere alla
  regolarizzazione delle proprie situazioni contabili e fiscali
  al fine di realizzare un adeguamento spontaneo agli studi di
  settore.  Si tratta, pertanto, di comportamenti prodromici
  all'avvio dell'applicazione dei suddetti studi.
     I destinatari della disposizione in esame, indicati nel
  comma 1, sono i soggetti nei cui riguardi sono in via di
  principio applicabili i parametri.  Si tratta degli esercenti
  attività di impresa in regime di contabilità semplificata o
  ordinaria a prescindere, per questi ultimi, dall'esistenza
  della condizione di inattendibilità della contabilità prevista
  dalla lettera b) del comma 181 dell'articolo 3 della
  legge 28 dicembre 1995, n. 549.
     Tali contribuenti devono però risultare in possesso di
  entrambi i requisiti di carattere oggettivo di seguito
  indicati:
       1) aver dichiarato nel periodo d'imposta 1995 ed in
  quello precedente un ammontare di ricavi di cui all'articolo
  53, comma 1, del testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (ad eccezione di
  quelli indicati nella lettera c) dello stesso articolo)
  non superiore a 10 miliardi di lire;
       2) aver dichiarato per i periodi di imposta indicati nel
  punto 1) un ammontare di ricavi non inferiore a quello
  risultante dall'applicazione dei parametri.  A tal fine si
  considerano dichiarati i maggiori ricavi definiti ai sensi
  dell'articolo 3 del presente decreto-legge e quelli indicati
 
                               Pag. 6
 
  nella dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 3,
  comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
     I contribuenti interessati dovranno specificare, inoltre,
  su apposito modello da presentare agli uffici entro il 20
  dicembre 1996, gli elementi posti a base della
  regolarizzazione.
     La disposizione recata dal presente articolo ricalca, in
  linea generale, quella contenuta nell'articolo 33 della legge
  30 dicembre 1991, n. 413.  E' pertanto consentita la
  eliminazione delle passività o delle attività fittizie
  inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi
  nonché la iscrizione di attività in precedenza omesse.  E'
  inoltre ammessa la iscrizione di passività precedentemente
  omesse, limitatamente però a quelle costituite da debiti verso
  i fornitori.
     Le predette regolarizzazioni determinano sempre un
  versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e
  dell'ILOR pari al 10 per cento dei maggiori e minori valori
  iscritti.
     Il comma 2 introduce, altresì, per i soggetti che
  esercitano la facoltà di regolarizzare le scritture contabili,
  l'obbligo della costituzione di una apposita riserva
  costituita dal maggior valore del patrimonio netto derivante
  dalle predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta
  sostitutiva.  Tale riserva, designata con riferimento al
  presente decreto-legge, concorre alla formazione del reddito
  d'impresa nel periodo di imposta e nella misura in cui la
  riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o
  all'imprenditore.  E' inoltre previsto che le somme attribuite
  ai predetti soggetti, aumentate della corrispondente imposta
  sostitutiva, concorrono a formare il reddito imponibile della
  società o dell'ente con attribuzione a tali soggetti di un
  credito d'imposta, ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, in misura
  pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva versata.
     Il comma 3 fissa particolari criteri ai fini della
  regolarizzazione da parte delle imprese minori che determinano
  il reddito in base all'articolo 79 del testo unico: tali
  soggetti possono esercitare la predetta facoltà, limitatamente
  alle rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 del predetto testo
  unico nonché ai beni ammortizzabili di cui al successivo
  articolo 67, direttamente nelle scritture contabili di cui
  all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.
  600 del 1973.
     Sia per i soggetti in regime di contabilità ordinaria che
  per quelli in regime di contabilità semplificata la norma
  dispone che le attività e le passività che hanno formato
  oggetto della regolarizzazione devono risultare nella
  dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta
  1996.
     Il comma 4, nel precisare che la regolarizzazione si
  perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva, entro
  il 15 dicembre 1996, introduce la possibilità di rateizzare la
  parte eccedente l'ammontare di cinque milioni di lire per le
  persone fisiche o di dieci milioni di lire per gli altri
  soggetti.
     Il comma 5 stabilisce che la regolarizzazione in argomento
  non rileva ai fini penali e che i valori risultanti dalla
  regolarizzazione stessa sono riconosciuti ai fini civilistici
  e fiscali a decorrere dal periodo di imposta 1996 e che non
  possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento.
     Per quanto concerne i valori per i quali devono essere
  iscritte le attività si applicano le regole previste dal
  codice civile, fermo restando che, ai fini dell'imposizione
  sul reddito, tali valori devono essere assunti nei limiti in
  cui risultano compatibili con le disposizioni recate dal capo
  VI del testo unico delle imposte sui redditi.
     Viene inoltre precisato che l'imposta sostitutiva non è
  deducibile e che per la liquidazione, la riscossione, i
  rimborsi e il contenzioso valgono le stesse regole previste
  per le imposte sui redditi.
     Il comma 6 fissa le regole da seguire nella determinazione
  dell'ammontare delle rimanenze finali relative al periodo di
  imposta 1995, da assumere ai fini dell'applicazione dei
  parametri.  In particolare, al fine di evitare manovre elusive
  viene stabilito che tali rimanenze sono assunte per un
  ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del
  medesimo periodo di imposta.
 
                               Pag. 7
 
     Il comma 7 consente di effettuare l'adeguamento ai
  parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28
  dicembre 1995, n. 549, ai fini dell'IVA entro il termine di
  presentazione della dichiarazione dei redditi.
     Con tale disposizione si intende agevolare l'adeguamento
  spontaneo da parte dei contribuenti soggetti all'IVA, in
  quanto gli stessi potrebbero incontrare difficoltà ad
  effettuarlo nel termine di presentazione della relativa
  dichiarazione.
     Tale ultimo termine risulta infatti troppo ravvicinato a
  quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del
  decreto ministeriale di approvazione dei parametri, prevista
  entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta
  legge n. 549 del 1995.
     L'adeguamento può essere effettuato senza applicazione di
  soprattasse e pene pecuniarie ma è dovuta una maggiorazione
  fissa a titolo di interessi nella misura del 3 per cento.
     I maggiori corrispettivi dichiarati per adeguarsi ai
  parametri vanno annotati entro il termine di presentazione
  della dichiarazione dei redditi in un'apposita sezione del
  registro delle fatture emesse o dei corrispettivi tenuto ai
  fini dell'IVA.
     Nel comma 8 è stato previsto che i parametri non sono
  elaborati per le categorie di attività nelle quali si
  riscontra un numero non rilevante di contribuenti o
  contraddistinte da particolari caratteristiche del processo
  produttivo che non consentono una adeguata correlazione dei
  ricavi ai costi sostenuti nel medesimo periodo di imposta
  (come ad esempio nel caso delle società finanziarie, delle
  banche e delle imprese edili).
  Articolo 5 - Proroga del comitato per la vigilanza e il
  coordinamento dell'attività di accertamento.
     Viene disposta la proroga per il triennio 1996-1998 del
  comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di
  accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo,
  previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.
  6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
  n. 63, limitatamente al triennio 1993-1995.  L'istituzione di
  tale organismo doveva avvenire con decreto del Presidente del
  Consiglio dei Ministri da emanare, di concerto con il Ministro
  delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della predetta legge n. 63 del 1993.  Diversamente da quanto
  previsto, il provvedimento è stato emanato solo in data 24
  marzo 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 73
  del 28 marzo 1995.  Tale circostanza ha ridotto ad un solo
  semestre l'operatività del comitato che, dati i tempi
  ristretti, ha avuto la possibilità di disporre un solo
  intervento di vigilanza integrata, peraltro in forma
  sperimentale e al momento ancora in via di espletamento.  Ciò
  premesso, al fine di poter avere sufficienti elementi di
  valutazione in ordine alle future modalità di svolgimento
  dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo
  tributario e contributivo, si ritiene necessaria la proroga
  ancora per un ulteriore triennio del termine di operatività
  del comitato in questione.
  Articolo 6 - Aumento dell'imposta di bollo.
     L'articolo dispone l'aumento a lire 20.000 dell'imposta di
  bollo stabilita nella misura fissa di lire 15.000 dalla
  tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972, n. 642.  L'aumento, in particolare, riguarda gli
  atti pubblici, le scritture private, i ricorsi, le istanze
  alla pubblica amministrazione, le autentiche delle
  dichiarazioni sostitutive di certificazioni (legge 4 gennaio
  1968, n. 15), gli atti, i certificati, i provvedimenti
  richiesti alla pubblica autorità e gli atti soggetti al bollo
  in caso d'uso.
     Viene inoltre elevata da lire 15.000 a lire 20.000
  l'imposta fissa sui contratti relativi alle operazioni e
  servizi bancari e finanziari e sui contratti di credito al
  consumo - per ogni contratto, indipendentemente dal numero
  degli esemplari o copie, quale che sia la forma della loro
  redazione - indicati nell'articolo 2, nota 2- bis,  della
 
                               Pag. 8
 
  predetta tariffa.  Per quanto riguarda, in particolare, i
  contratti relativi alle carte di pagamento, viene confermata
  l'applicazione dell'imposta di bollo in misura fissa, nella
  misura di lire 20.000, solo in caso d'uso.
     Infine l'articolo in esame dispone l'aumento da lire 2.000
  a lire 2.500 dell'imposta fissa sugli atti di cui all'articolo
  13 commi 1 e 2, della medesima tariffa.  L'aumento riguarda, in
  particolare, le fatture, note, conti e simili documenti,
  ricevute, quietanze, estratti conto e le lettere di
  addebitamento e accreditamento, non relative ad operazioni
  assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
     Tutti gli aumenti dell'imposta apportati dal presente
  articolo decorrono dal 1^ gennaio 1996.
  Articolo 7 - Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio
  lampante.
     Con la norma prevista dal comma 1 si provvede
  all'adeguamento delle aliquote di accisa sull'alcole etilico e
  sui prodotti alcolici intermedi alle aliquote minime
  comunitarie che sono, rispettivamente di 550 e di 45 ECU,
  corrispondenti, in base al valore dell'ECU alla data del 2
  ottobre 1995, primo giorno lavorativo del mese di ottobre, a
  lire 1.161.974 per ettolitro anidro ed a lire 95.070 per
  ettolitro.  Ciò in adempimento di quanto stabilito dagli
  articoli 3 e 9 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio del 19
  ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di
  accisa sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche.
     Le nuove aliquote vengono stabilite in lire 1.249.600 per
  ettolitro anidro per l'alcole etilico ed in lire 96.000 per
  ettolitro per i prodotti alcolici intermedi.  La nuova aliquota
  di lire 1.249.600 per ettolitro anidro consente di mantenere
  la riduzione di lire 83.600 prevista per gli alcoli agevolati,
  cosiddetti "agricoli" (ottenuti dalla distillazione del vino,
  dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della
  frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del
  siero e del permeato di siero di latte e per l'alcole
  contenuto nel rhum).  Questa riduzione, in base a quanto
  previsto nell'articolo 3, comma 3, della predetta direttiva
  92/84/CEE, può essere mantenuta fino al 30 giugno 1996, a
  condizione che tale aliquota ridotta non sia inferiore alla
  predetta aliquota minima comunitaria.  Circostanza che si
  verifica fissando l'aliquota normale nella indicata misura di
  lire 1.249.600 per ettolitro anidro (lire 1.249.600 -
  83.600=lire 1.166.000, importo quest'ultimo che è superiore
  all'aliquota minima di lire 1.161.974).
     Con la disposizione del comma 2 viene aumentata l'aliquota
  dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene per
  riscaldamento da lire 415.990 a lire 625.620 per mille litri.
  Con questo aumento vengono unificate le aliquote del petrolio
  impiegato sia per il riscaldamento sia per l'autotrazione.
  L'impiego del petrolio nel riscaldamento è molto limitato (il
  consumo annuo è di circa 110 milioni di litri) e, fissando un
  solo livello di tassazione, si vuole realizzare per questo
  prodotto petrolifero una maggiore tutela fiscale, in quanto si
  rende meno conveniente, e quindi, di fatto, si impedisce la
  sua miscelazione fraudolenta con prodotti soggetti a maggiore
  tassazione (gasolio e benzina) ed il suo impiego nella
  formazione di miscele con altre sostanze (come oli vegetali)
  fatte al solo scopo di immettere nel mercato "preparazioni
  combustibili" con un carico fiscale inferiore ai normali
  combustibili petroliferi e, in ogni caso, con caratteristiche
  merceologiche che non sono a norma.  L'unificazione delle
  aliquote comporta anche una notevole semplificazione degli
  adempimenti fiscali in quanto non è più necessaria la
  denaturazione del petrolio destinato al riscaldamento né
  l'obbligo del suo confezionamento in appositi imballaggi.  In
  tal modo si verifica anche una riduzione dei costi di
  produzione che in gran parte compensa l'aumento del carico
  fiscale.
  Articolo 8.-  Aumento dell'aliquota dell'accisa sulle
  sigarette e adeguamento dei prezzi di vendita dei generi di
  monopolio fiscale.
     L'articolo prevede al comma 1 il potere del Ministro delle
  finanze di aumentare, fino al livello massimo del 62 per
 
                               Pag. 9
 
  cento, l'aliquota base dell'imposta di consumo sulle
  sigarette, con decreti da emanare entro il 31 dicembre
  1996.
     Il comma 2 dello stesso articolo reca disposizioni volte a
  consentire entro il 15 gennaio 1996 la variazione delle
  tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti
  a monopolio fiscale tali da assicurare, per l'anno 1996,
  maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi e
  a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.  Le
  predette variazioni saranno disposte con decreto del Ministro
  delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio
  1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in
  applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19
  ottobre 1992.
  Articolo 9.-  Devoluzione erariale delle maggiori
  entrate.
     Viene disposto che le maggiori entrate derivanti
  dall'applicazione delle disposizioni contenute nel capo III
  del provvedimento siano devolute all'erario per la copertura
  degli oneri per il servizio del debito pubblico e per il
  raggiungimento degli obiettivi di politica economica e
  finanziaria relativi agli impegni di riequilibrio del bilancio
  assunti in sede comunitaria.
  Articolo 11. - Registro delle imprese.
     L'entrata in vigore il 19 febbraio 1996 del regolamento di
  attuazione del registro delle imprese consente di attivare
  pienamente, grazie alla completa informatizzazione del
  registro, la possibilità di certificazione e rilascio di atti
  anche da terminale remoto e non presidiato ovvero con
  collegamenti telematici.
     Tale concreta possibilità tuttavia è parzialmente
  vanificata dalla normativa sull'applicazione delle marche
  previdenziali di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, e
  successive modificazioni.
     E' pertanto indispensabile individuare modalità di
  assolvimento dell'obbligo che consentano la riscossione degli
  importi dovuti compatibilmente con le predette procedure
  informatiche.
     In particolare, si prevede che l'applicazione delle marche
  sugli atti depositati e sui certificati del registro delle
  imprese sia un onere ad esclusivo carico degli obbligati al
  deposito e dei richiedenti, al fine di non intralciare
  l'archiviazione ottica dei documenti con adempimenti manuali
  da parte degli addetti dell'ufficio.
     Come per la tassa di concessione governativa, disciplinata
  dalla legge finanziaria 1995, la norma proposta mantiene a
  carico dei soggetti già obbligati l'adempimento previdenziale,
  non consentendo una estensione oltre misura per l'ampliamento
  dei soggetti tenuti all'iscrizione anche nelle sezioni
  speciali del registro delle imprese non previste dalla
  normativa codicistica cui faceva riferimento la citata legge
  n. 410 del 1968.
     Una diversa modalità di riscossione di tali entrate
  previdenziali è invece prevista per l'emissione di certificati
  di vigenza con modalità telematiche, a distanza o mediante
  sportelli automatici non presidiati.
     La disposizione proposta non ha incidenze negative sul
  livello di riscossione dei contributi previdenziali per cui
  non necessita di copertura finanziaria.
  Articolo 12.-  Modifiche alla disciplina in materia di
  pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica
  dei rifiuti solidi.
     La disposizione prevede, in considerazione delle
  difficoltà connesse con l'attuazione del tributo per l'anno
  1996, lo slittamento del termine del primo versamento
  facendolo coincidere con il termine relativo al secondo
  trimestre dell'anno.  Ne consegue che i versamenti già
  effettuati costituiranno un acconto relativo al debito di
  imposta derivante dai conferimenti effettuati nel primo
  semestre del corrente anno.
 
DATA=960430 FASCID=DDL13-50 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0050 TOTPAG=0025 TOTDOC=0020 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=017 PAGFIN=0009 RIGFIN=071 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=005000 00 FASCIDC=13DDL0050 SORTNAV=0005000 000 00000 ZZDDLC50 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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