| Onorevoli Deputati! - Il raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica relativi alla manovra 1996-1998 è subordinato
al completamento delle misure ipotizzate al momento della
presentazione dei provvedimenti alle Camere che prevedevano
interventi aggiuntivi da definire per 5.285 miliardi. Come è
noto, l'ordine del giorno approvato dal Senato indica nelle
dichiarazioni del Presidente del Consiglio le linee guida
delle misure di completamento: 3.800 miliardi da acquisire con
maggiori entrate e 1.485 miliardi derivanti dal contenimento
della spesa, ambedue valutati in termini di cassa per
assicurare l'impatto positivo sul fabbisogno.
Nell'individuazione delle singole misure, si è tenuto
conto di due esigenze ritenute prioritarie quali elementi
ispiratori dell'intera manovra finanziaria.
Dal lato della spesa, si è inteso salvaguardare le poste
di fondo speciale relative ai previsti interventi nei settori
del lavoro, dell'istruzione, degli enti locali, della
giustizia, dell'ambiente e delle aree depresse. I vincoli
residuali dei fondi speciali, pertanto, non riguarderanno, nei
limiti del possibile, tali settori.
Dal lato dell'entrata, le misure hanno tenuto conto
dell'esigenza prioritaria di evitare effetti sui prezzi
riguardando provvedimenti di ampliamento della base imponibile
che completano il processo avviato con il recente concordato
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di massa, oltre a limitate misure di adeguamento di taluni
tributi su consumi voluttuari.
Va notata la caratteristica strutturale dell'intervento,
che si accentua nel successivo biennio contribuendo, sia pure
in misura limitata, al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica.
Le riduzioni delle erogazioni alle imprese pubbliche
vengono individuate in limitati "tagli" ai trasferimenti alle
Ferrovie dello Stato per perdite pregresse, alla SACE come
riduzione del fondo di rotazione, nonché in una riduzione
lineare dei trasferimenti correnti, di dimensioni ridotte
(l'1,1 per cento) e con l'esclusione di interventi
particolarmente delicati sotto il profilo sociale e delle
erogazioni agli enti locali, previdenziali e all'estero.
Un ulteriore intervento restrittivo riguarda le spese di
funzionamento delle amministrazioni, considerate nell'acquisto
di beni e servizi (5 per cento). Il richiesto sacrificio si
aggiunge a quelli precedentemente decisi, imponendo alle
amministrazioni una oculatezza gestionale del tutto rilevante,
nella prospettiva di assicurare comunque l'operatività minima
dei servizi prestati.
Le spese in conto capitale nelle categorie X ed XI,
costituzione di capitali fissi, vengono incise nella misura
del 2 per cento completando il segnale di contenimento degli
oneri diretti di funzionamento.
Infine, correlativamente ad una intensificazione
dell'azione amministrativa di rigorosa selezione e di
revisione degli assegni alle categorie protette, è possibile
disporre una limitata ma significativa riduzione dei relativi
oneri, nella misura di circa l'1 per cento.
In termini di competenza per il 1996 l'impatto degli
interventi sulla spesa sfiora i 3.000 miliardi di lire, tenuto
conto del permanere del vincolo su parte dei fondi speciali;
in termini di cassa, il contenimento si colloca intorno ai
1.500 miliardi di lire.
L'articolo 1 indica l'entita dei risparmi di spesa e delle
maggiori entrate ai fini del contenimento del limite massimo
del saldo netto da finanziare.
L'articolo 2 detta disposizioni in materia di spesa, volte
a realizzare riduzioni di stanziamenti dei vari capitoli
considerati nelle categorie economiche IV, V, X, e XI, secondo
determinate percentuali dalla cui applicazione consegue il
previsto risparmio di spesa.
Le norme prevedono, peraltro, specifiche esclusioni per
tenere conto di situazioni oggettive dei capitoli interessati,
i quali non potrebbero, comunque, sostenere la riduzione
percentuale indicata per le categorie economiche di
appartenenza.
Sul fronte delle entrate, le misure sono volte
essenzialmente all'ampliamento della base imponibile.
Il capo III contiene disposizioni in materia di entrate,
finalizzate a contrastare l'evasione fiscale e ad incrementare
il gettito derivante dall'imposizione indiretta.
Tali norme completano il disegno già iniziato con il
provvedimento collegato con la legge finanziaria e relativo
all'impiego dei parametri per il periodo di imposta 1995 e
realizzano la fase di transizione verso un sistema di
tassazione degli autonomi e dei contribuenti minori basato
sugli studi di settore e sulla diffusione del concordato a
regime.
A tale fine e in presenza di dichiarazioni dei redditi non
ancora presentate (per l'anno 1995) o non ancora acquisite al
sistema informativo (per l'anno 1994) si è individuato un
meccanismo complessivo basato sulla definizione
dell'imponibile per adesione per il 1994 e sull'adeguamento
spontaneo in dichiarazione per il 1995: entrambi con
riferimento ai parametri da pubblicare entro il mese di
gennaio 1996.
Per consentire la corretta esposizione contabile dei
valori rilevanti ai fini degli studi di settore e delle
connesse modalità di accertamento, si è consentito, altresì,
ai contribuenti interessati a questi ultimi di regolarizzare
talune voci dell'attivo e del passivo patrimoniale, con il
pagamento di un'imposta sostitutiva del 10 per cento sulla
somma delle variazioni apportate.
Si ritiene che attraverso il complesso delle norme recate
dal disegno di legge collegato alla finanziaria e dal presente
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decreto si possa consentire l'avvio nel modo migliore degli
studi di settore. Questi ultimi costituiscono parte integrante
della manovra complessiva e saranno disciplinati e realizzati
al più presto per consen tirne la prevista entrata in vigore
dal 1996.
Conclusivamente, non può non sottolinearsi che il
procedimento di definizione del reddito per l'anno 1994 non
costituisce una mera estensione del cosidetto concordato di
massa, ormai definivamente concluso alla data del 15 dicembre
1995; si tratta, invece, di uno strumento che consente l'avvio
del concordato a regime, del quale mutua la struttura, e che
con l'impiego dei parametri, rispetto al concordato di massa,
adotta una metodologia nettamente distinta e certamente più
sofisticata e selettiva, quanto alla individuazione del grado
di rischio fiscale del singolo contribuente.
Riguardo all'incremento del gettito fiscale, sono previsti
marginali interventi su talune imposte indirette. Vengono
infatti ritoccati l'importo fisso dell'imposta di bollo, le
accise sull'alcole etilico (in questo caso per adeguare
l'aliquota alle disposizioni della normativa comunitaria), sul
cherosene per riscaldamento. E' altresì previsto un successivo
provvedimento riguardante le variazioni delle tariffe dei
prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio
fiscale.
Si illustra di seguito il contenuto dei singoli articoli
del capo III.
Articolo 3. - Accertamento con adesione del
contribuente per il periodo di imposta 1994.
L'articolo disciplina i presupposti, il procedimento e gli
effetti dell'istituto della definizione, per il periodo di
imposta 1994, del reddito derivante da attività di impresa o
di arti e professioni, tenuto conto dei ricavi e dei compensi
determinati con i parametri introdotti dall'articolo 3, comma
184, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica per l'anno 1996. A
tal riguardo è stato chiarito che gli elementi da porre a base
per l'applicazione dei parametri stessi sono quelli desumibili
dalle dichiarazioni già presentate ovvero dal bilancio ad esse
allegato, opportunamente riclassificati sulla base delle voci
e delle variabili indicate nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996. La definizione
riguarda sia le imposte sui redditi che l'imposta sul valore
aggiunto.
Nel comma 1 sono individuati i soggetti ammessi alla
definizione; essi sono i contribuenti in regime di contabilità
semplificata ai sensi dell'articolo 79 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e quelli in regime
di contabilità ordinaria, indipendentemente dalla
attendibilità della stessa purché i ricavi o i compensi
dichiarati non siano superiori a 10 miliardi di lire. Per
entrambe le categorie di contribuenti deve inoltre sussistere
la condizione che i ricavi di cui all'articolo 53 del testo
unico, esclusi quelli indicati nel comma 1, lettera c),
dello stesso articolo, siano di importo non inferiore
all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei componenti
positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle
derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle
sopravvenienze attive. Tale ultima disposizione ammette alla
definizione le sole imprese per le quali l'incidenza
proporzionale dei ricavi rispetto all'ammontare complessivo
dei componenti positivi consente una determinazione in base ai
parametri dei ricavi derivanti dalle attività di impresa,
senza effetti distorsivi indotti.
Il comma 2 indica le ipotesi tassative di esclusione dalla
definizione: sussistenza, alla data di scadenza del termine
per eventuali comunicazioni da parte degli uffici finanziari
al contribuente, dei reati tributari indicati negli articoli
1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4 del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni; omessa
presentazione della dichiarazione.
I commi 3, 4 e 5 disciplinano il procedimento, di norma
fondato sul contraddittorio tra gli uffici finanziari ed il
contribuente e concluso con un atto formale, secondo la stessa
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procedura prevista nell'emanando regolamento per
l'accertamento con adesione del contribuente (c.d. concordato
a regime).
Il procedimento ha inizio con l'istanza del contribuente
presentata entro il 30 giugno 1996 (ovvero entro il 31 luglio
1996 se i relativi dati sono registrati anche su supporto
magnetico) all'ufficio delle imposte dirette competente, che è
quello del domicilio fiscale alla data di presentazione della
dichiarazione. Il comma 3 precisa che se l'attività di impresa
o di arti e professioni è esercitata in forma associata,
all'istanza presentata dalla società e dall'associazione può
essere allegata l'istanza del socio o associato. L'istanza è
espressamente definita irretrattabile, atteso che per il
contribuente la presentazione dell'istanza medesima garantisce
la inapplicabilità della procedura di accertamento in base a
coefficienti.
L'ufficio compie la delibazione dell'istanza e, se
incontra cause ostative per legge, la rigetta ovvero invita il
contribuente alla redazione, in contraddittorio, dell'atto di
adesione. La definizione si perfeziona con il versamento delle
maggiori somme dovute.
Nel caso di assenza di comunicazioni da parte dell'ufficio
entro il 31 ottobre 1996, il contribuente è comunque ammesso
alla definizione che verrà perfezionata con il versamento
delle maggiori somme dovute, entro il 30 novembre 1996,
secondo le norme sull'autoliquidazione.
Il comma 6 consente il pagamento rateale del dovuto,
unitamente con gli interessi legali, per le sole somme
eccedenti i cinque milioni di lire per le persone fisiche e
dieci milioni di lire per gli altri soggetti; per il
versamento del residuo importo sono previsti diversi termini,
a seconda della modalità di conclusione del procedimento. Gli
effetti della definizione continuano a prodursi anche in caso
di omesso versamento delle somme rateizzate: è previsto
infatti il procedimento dell'iscrizione a ruolo di cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, delle somme non versate, maggiorate di
una soprattassa del quaranta per cento e degli interessi
legali.
Il comma 7 disciplina gli effetti dell'istituto.
Analogamente a quanto previsto dalla normativa
dell'accertamento con adesione del contribuente, la
definizione è irrilevante ai fini penali ed extratributari,
compreso il contributo al Servizio sanitario nazionale, ed è
altresì non impugnabile e immodificabile, fatti comunque salvi
i poteri di autotutela dell'amministrazione finanziaria nel
caso di procedimento iniziato e concluso nonostante
ricorressero le condizioni ostative indicate nel comma 2,
ovvero nel caso di inesatte dichiarazioni del contribuente
relative ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei
parametri. Come per l'accertamento con adesione del
contribuente per anni pregressi, è prevista l'estensione
dell'irrilevanza extra tributaria della definizione
all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e
professioni e la quantificazione nella misura del sessanta per
cento del maggior imponibile IRPEF ai fini dei contributi
previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale da commercianti ed artigiani, senza applicazione delle
sanzioni civili di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48. Sulle somme dovute a titolo di contributi
previdenziali non sono dovuti interessi.
La definizione comporta altresì la riduzione ad un ottavo
del minimo delle sanzioni per infedele dichiarazione e ad un
quarto del minimo delle sanzioni che si renderanno
applicabili, anche successivamente, per irregolarità o
inadempienze del contribuente.
Come disposto per l'accertamento con adesione per anni
pregressi, è previsto che sulle maggiori imposte non sono
dovuti interessi.
In quanto compatibili trovano applicazione anche le
disposizioni di cui ai commi 2- bis e 2- sexies
dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,
n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni: vale a
dire che sono fatti salvi gli effetti del controllo formale
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delle dichiarazioni in base ai dati direttamente desumibili
dalle stesse, ferma restando l'autonomia della definizione e
dell'esito dei controlli formali; la definizione comporta
inoltre il pagamento delle maggiori imposte calcolate secondo
i criteri fissati nell'articolo 3 del regolamento per
l'accertamento con adesione per anni pregressi, rendendo così
intangibile la spettanza delle deduzioni e delle agevolazioni
nonché l'applicabilità delle esclusioni indicate dal
contribuente nelle dichiarazioni.
Fino all'esito del procedimento per la definizione, non
trovano applicazione gli accertamenti previsti dalla normativa
sull'imposta sul valore aggiunto nonché il controllo globale
per tutti i tributi nei confronti dei contribuenti che abbiano
commesso nel triennio precedente tre infrazioni alla
disciplina sulla bolla di accompagnamento: è inapplicabile
anche il procedimento di accertamento induttivo mediante
coefficienti presuntivi di ricavi, compensi e volume di
affari, nonché quello basato sul contributo diretto
lavorativo. Gli stessi effetti si verificano per i
contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi non
inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei
parametri.
L'avvenuta definizione impedisce all'ufficio di effettuare
l'accertamento induttivo in base ad elementi e circostanze di
fatto certi ai sensi dell'articolo 38, commi 4 e seguenti, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
Articolo 4. - Regolarizzazione delle scritture
contabili e norme sui parametri.
L'articolo prevede la facoltà di regolarizzare la
situazione patrimoniale iniziale degli esercenti attività di
impresa nei confronti dei quali, a partire dal 1996, trova
applicazione il sistema di accertamento induttivo basato sugli
studi di settore.
In base al comma 1 la regolarizzazione è ammessa a
condizione che nel periodo di imposta 1995 e in quello
precedente i ricavi dichiarati risultino di ammontare non
superiore a lire 10 miliardi e comunque non inferiore a quello
risultante dalla applicazione dei parametri di cui
all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n.
549.
La regolarizzazione introdotta dalla presente disposizione
è coerente con le linee di politica tributaria perseguite dal
Governo per consentire la definizione della posizione
tributaria dei contribuenti attraverso l'accertamento con
adesione per le annualità 1987-1993 nonché la definizione del
periodo d'imposta 1994 prevista dall'articolo 3 del presente
decreto-legge.
L'insieme di queste disposizioni mira a consentire ai
contribuenti interessati, nei cui confronti troveranno
applicazione gli studi di settore, di procedere alla
regolarizzazione delle proprie situazioni contabili e fiscali
al fine di realizzare un adeguamento spontaneo agli studi di
settore. Si tratta, pertanto, di comportamenti prodromici
all'avvio dell'applicazione dei suddetti studi.
I destinatari della disposizione in esame, indicati nel
comma 1, sono i soggetti nei cui riguardi sono in via di
principio applicabili i parametri. Si tratta degli esercenti
attività di impresa in regime di contabilità semplificata o
ordinaria a prescindere, per questi ultimi, dall'esistenza
della condizione di inattendibilità della contabilità prevista
dalla lettera b) del comma 181 dell'articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Tali contribuenti devono però risultare in possesso di
entrambi i requisiti di carattere oggettivo di seguito
indicati:
1) aver dichiarato nel periodo d'imposta 1995 ed in
quello precedente un ammontare di ricavi di cui all'articolo
53, comma 1, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (ad eccezione di
quelli indicati nella lettera c) dello stesso articolo)
non superiore a 10 miliardi di lire;
2) aver dichiarato per i periodi di imposta indicati nel
punto 1) un ammontare di ricavi non inferiore a quello
risultante dall'applicazione dei parametri. A tal fine si
considerano dichiarati i maggiori ricavi definiti ai sensi
dell'articolo 3 del presente decreto-legge e quelli indicati
Pag. 6
nella dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 3,
comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
I contribuenti interessati dovranno specificare, inoltre,
su apposito modello da presentare agli uffici entro il 20
dicembre 1996, gli elementi posti a base della
regolarizzazione.
La disposizione recata dal presente articolo ricalca, in
linea generale, quella contenuta nell'articolo 33 della legge
30 dicembre 1991, n. 413. E' pertanto consentita la
eliminazione delle passività o delle attività fittizie
inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi
nonché la iscrizione di attività in precedenza omesse. E'
inoltre ammessa la iscrizione di passività precedentemente
omesse, limitatamente però a quelle costituite da debiti verso
i fornitori.
Le predette regolarizzazioni determinano sempre un
versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e
dell'ILOR pari al 10 per cento dei maggiori e minori valori
iscritti.
Il comma 2 introduce, altresì, per i soggetti che
esercitano la facoltà di regolarizzare le scritture contabili,
l'obbligo della costituzione di una apposita riserva
costituita dal maggior valore del patrimonio netto derivante
dalle predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta
sostitutiva. Tale riserva, designata con riferimento al
presente decreto-legge, concorre alla formazione del reddito
d'impresa nel periodo di imposta e nella misura in cui la
riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o
all'imprenditore. E' inoltre previsto che le somme attribuite
ai predetti soggetti, aumentate della corrispondente imposta
sostitutiva, concorrono a formare il reddito imponibile della
società o dell'ente con attribuzione a tali soggetti di un
credito d'imposta, ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, in misura
pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva versata.
Il comma 3 fissa particolari criteri ai fini della
regolarizzazione da parte delle imprese minori che determinano
il reddito in base all'articolo 79 del testo unico: tali
soggetti possono esercitare la predetta facoltà, limitatamente
alle rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 del predetto testo
unico nonché ai beni ammortizzabili di cui al successivo
articolo 67, direttamente nelle scritture contabili di cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973.
Sia per i soggetti in regime di contabilità ordinaria che
per quelli in regime di contabilità semplificata la norma
dispone che le attività e le passività che hanno formato
oggetto della regolarizzazione devono risultare nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta
1996.
Il comma 4, nel precisare che la regolarizzazione si
perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva, entro
il 15 dicembre 1996, introduce la possibilità di rateizzare la
parte eccedente l'ammontare di cinque milioni di lire per le
persone fisiche o di dieci milioni di lire per gli altri
soggetti.
Il comma 5 stabilisce che la regolarizzazione in argomento
non rileva ai fini penali e che i valori risultanti dalla
regolarizzazione stessa sono riconosciuti ai fini civilistici
e fiscali a decorrere dal periodo di imposta 1996 e che non
possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento.
Per quanto concerne i valori per i quali devono essere
iscritte le attività si applicano le regole previste dal
codice civile, fermo restando che, ai fini dell'imposizione
sul reddito, tali valori devono essere assunti nei limiti in
cui risultano compatibili con le disposizioni recate dal capo
VI del testo unico delle imposte sui redditi.
Viene inoltre precisato che l'imposta sostitutiva non è
deducibile e che per la liquidazione, la riscossione, i
rimborsi e il contenzioso valgono le stesse regole previste
per le imposte sui redditi.
Il comma 6 fissa le regole da seguire nella determinazione
dell'ammontare delle rimanenze finali relative al periodo di
imposta 1995, da assumere ai fini dell'applicazione dei
parametri. In particolare, al fine di evitare manovre elusive
viene stabilito che tali rimanenze sono assunte per un
ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del
medesimo periodo di imposta.
Pag. 7
Il comma 7 consente di effettuare l'adeguamento ai
parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, ai fini dell'IVA entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con tale disposizione si intende agevolare l'adeguamento
spontaneo da parte dei contribuenti soggetti all'IVA, in
quanto gli stessi potrebbero incontrare difficoltà ad
effettuarlo nel termine di presentazione della relativa
dichiarazione.
Tale ultimo termine risulta infatti troppo ravvicinato a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di approvazione dei parametri, prevista
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta
legge n. 549 del 1995.
L'adeguamento può essere effettuato senza applicazione di
soprattasse e pene pecuniarie ma è dovuta una maggiorazione
fissa a titolo di interessi nella misura del 3 per cento.
I maggiori corrispettivi dichiarati per adeguarsi ai
parametri vanno annotati entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi in un'apposita sezione del
registro delle fatture emesse o dei corrispettivi tenuto ai
fini dell'IVA.
Nel comma 8 è stato previsto che i parametri non sono
elaborati per le categorie di attività nelle quali si
riscontra un numero non rilevante di contribuenti o
contraddistinte da particolari caratteristiche del processo
produttivo che non consentono una adeguata correlazione dei
ricavi ai costi sostenuti nel medesimo periodo di imposta
(come ad esempio nel caso delle società finanziarie, delle
banche e delle imprese edili).
Articolo 5 - Proroga del comitato per la vigilanza e il
coordinamento dell'attività di accertamento.
Viene disposta la proroga per il triennio 1996-1998 del
comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di
accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo,
previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.
6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
n. 63, limitatamente al triennio 1993-1995. L'istituzione di
tale organismo doveva avvenire con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da emanare, di concerto con il Ministro
delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della predetta legge n. 63 del 1993. Diversamente da quanto
previsto, il provvedimento è stato emanato solo in data 24
marzo 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73
del 28 marzo 1995. Tale circostanza ha ridotto ad un solo
semestre l'operatività del comitato che, dati i tempi
ristretti, ha avuto la possibilità di disporre un solo
intervento di vigilanza integrata, peraltro in forma
sperimentale e al momento ancora in via di espletamento. Ciò
premesso, al fine di poter avere sufficienti elementi di
valutazione in ordine alle future modalità di svolgimento
dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo
tributario e contributivo, si ritiene necessaria la proroga
ancora per un ulteriore triennio del termine di operatività
del comitato in questione.
Articolo 6 - Aumento dell'imposta di bollo.
L'articolo dispone l'aumento a lire 20.000 dell'imposta di
bollo stabilita nella misura fissa di lire 15.000 dalla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642. L'aumento, in particolare, riguarda gli
atti pubblici, le scritture private, i ricorsi, le istanze
alla pubblica amministrazione, le autentiche delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni (legge 4 gennaio
1968, n. 15), gli atti, i certificati, i provvedimenti
richiesti alla pubblica autorità e gli atti soggetti al bollo
in caso d'uso.
Viene inoltre elevata da lire 15.000 a lire 20.000
l'imposta fissa sui contratti relativi alle operazioni e
servizi bancari e finanziari e sui contratti di credito al
consumo - per ogni contratto, indipendentemente dal numero
degli esemplari o copie, quale che sia la forma della loro
redazione - indicati nell'articolo 2, nota 2- bis, della
Pag. 8
predetta tariffa. Per quanto riguarda, in particolare, i
contratti relativi alle carte di pagamento, viene confermata
l'applicazione dell'imposta di bollo in misura fissa, nella
misura di lire 20.000, solo in caso d'uso.
Infine l'articolo in esame dispone l'aumento da lire 2.000
a lire 2.500 dell'imposta fissa sugli atti di cui all'articolo
13 commi 1 e 2, della medesima tariffa. L'aumento riguarda, in
particolare, le fatture, note, conti e simili documenti,
ricevute, quietanze, estratti conto e le lettere di
addebitamento e accreditamento, non relative ad operazioni
assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
Tutti gli aumenti dell'imposta apportati dal presente
articolo decorrono dal 1^ gennaio 1996.
Articolo 7 - Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio
lampante.
Con la norma prevista dal comma 1 si provvede
all'adeguamento delle aliquote di accisa sull'alcole etilico e
sui prodotti alcolici intermedi alle aliquote minime
comunitarie che sono, rispettivamente di 550 e di 45 ECU,
corrispondenti, in base al valore dell'ECU alla data del 2
ottobre 1995, primo giorno lavorativo del mese di ottobre, a
lire 1.161.974 per ettolitro anidro ed a lire 95.070 per
ettolitro. Ciò in adempimento di quanto stabilito dagli
articoli 3 e 9 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio del 19
ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di
accisa sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche.
Le nuove aliquote vengono stabilite in lire 1.249.600 per
ettolitro anidro per l'alcole etilico ed in lire 96.000 per
ettolitro per i prodotti alcolici intermedi. La nuova aliquota
di lire 1.249.600 per ettolitro anidro consente di mantenere
la riduzione di lire 83.600 prevista per gli alcoli agevolati,
cosiddetti "agricoli" (ottenuti dalla distillazione del vino,
dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della
frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del
siero e del permeato di siero di latte e per l'alcole
contenuto nel rhum). Questa riduzione, in base a quanto
previsto nell'articolo 3, comma 3, della predetta direttiva
92/84/CEE, può essere mantenuta fino al 30 giugno 1996, a
condizione che tale aliquota ridotta non sia inferiore alla
predetta aliquota minima comunitaria. Circostanza che si
verifica fissando l'aliquota normale nella indicata misura di
lire 1.249.600 per ettolitro anidro (lire 1.249.600 -
83.600=lire 1.166.000, importo quest'ultimo che è superiore
all'aliquota minima di lire 1.161.974).
Con la disposizione del comma 2 viene aumentata l'aliquota
dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene per
riscaldamento da lire 415.990 a lire 625.620 per mille litri.
Con questo aumento vengono unificate le aliquote del petrolio
impiegato sia per il riscaldamento sia per l'autotrazione.
L'impiego del petrolio nel riscaldamento è molto limitato (il
consumo annuo è di circa 110 milioni di litri) e, fissando un
solo livello di tassazione, si vuole realizzare per questo
prodotto petrolifero una maggiore tutela fiscale, in quanto si
rende meno conveniente, e quindi, di fatto, si impedisce la
sua miscelazione fraudolenta con prodotti soggetti a maggiore
tassazione (gasolio e benzina) ed il suo impiego nella
formazione di miscele con altre sostanze (come oli vegetali)
fatte al solo scopo di immettere nel mercato "preparazioni
combustibili" con un carico fiscale inferiore ai normali
combustibili petroliferi e, in ogni caso, con caratteristiche
merceologiche che non sono a norma. L'unificazione delle
aliquote comporta anche una notevole semplificazione degli
adempimenti fiscali in quanto non è più necessaria la
denaturazione del petrolio destinato al riscaldamento né
l'obbligo del suo confezionamento in appositi imballaggi. In
tal modo si verifica anche una riduzione dei costi di
produzione che in gran parte compensa l'aumento del carico
fiscale.
Articolo 8.- Aumento dell'aliquota dell'accisa sulle
sigarette e adeguamento dei prezzi di vendita dei generi di
monopolio fiscale.
L'articolo prevede al comma 1 il potere del Ministro delle
finanze di aumentare, fino al livello massimo del 62 per
Pag. 9
cento, l'aliquota base dell'imposta di consumo sulle
sigarette, con decreti da emanare entro il 31 dicembre
1996.
Il comma 2 dello stesso articolo reca disposizioni volte a
consentire entro il 15 gennaio 1996 la variazione delle
tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti
a monopolio fiscale tali da assicurare, per l'anno 1996,
maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi e
a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. Le
predette variazioni saranno disposte con decreto del Ministro
delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in
applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19
ottobre 1992.
Articolo 9.- Devoluzione erariale delle maggiori
entrate.
Viene disposto che le maggiori entrate derivanti
dall'applicazione delle disposizioni contenute nel capo III
del provvedimento siano devolute all'erario per la copertura
degli oneri per il servizio del debito pubblico e per il
raggiungimento degli obiettivi di politica economica e
finanziaria relativi agli impegni di riequilibrio del bilancio
assunti in sede comunitaria.
Articolo 11. - Registro delle imprese.
L'entrata in vigore il 19 febbraio 1996 del regolamento di
attuazione del registro delle imprese consente di attivare
pienamente, grazie alla completa informatizzazione del
registro, la possibilità di certificazione e rilascio di atti
anche da terminale remoto e non presidiato ovvero con
collegamenti telematici.
Tale concreta possibilità tuttavia è parzialmente
vanificata dalla normativa sull'applicazione delle marche
previdenziali di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, e
successive modificazioni.
E' pertanto indispensabile individuare modalità di
assolvimento dell'obbligo che consentano la riscossione degli
importi dovuti compatibilmente con le predette procedure
informatiche.
In particolare, si prevede che l'applicazione delle marche
sugli atti depositati e sui certificati del registro delle
imprese sia un onere ad esclusivo carico degli obbligati al
deposito e dei richiedenti, al fine di non intralciare
l'archiviazione ottica dei documenti con adempimenti manuali
da parte degli addetti dell'ufficio.
Come per la tassa di concessione governativa, disciplinata
dalla legge finanziaria 1995, la norma proposta mantiene a
carico dei soggetti già obbligati l'adempimento previdenziale,
non consentendo una estensione oltre misura per l'ampliamento
dei soggetti tenuti all'iscrizione anche nelle sezioni
speciali del registro delle imprese non previste dalla
normativa codicistica cui faceva riferimento la citata legge
n. 410 del 1968.
Una diversa modalità di riscossione di tali entrate
previdenziali è invece prevista per l'emissione di certificati
di vigenza con modalità telematiche, a distanza o mediante
sportelli automatici non presidiati.
La disposizione proposta non ha incidenze negative sul
livello di riscossione dei contributi previdenziali per cui
non necessita di copertura finanziaria.
Articolo 12.- Modifiche alla disciplina in materia di
pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi.
La disposizione prevede, in considerazione delle
difficoltà connesse con l'attuazione del tributo per l'anno
1996, lo slittamento del termine del primo versamento
facendolo coincidere con il termine relativo al secondo
trimestre dell'anno. Ne consegue che i versamenti già
effettuati costituiranno un acconto relativo al debito di
imposta derivante dai conferimenti effettuati nel primo
semestre del corrente anno.
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