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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


680
DDL0050-0003
Progetto di legge Camera n. 50 - testo presentato - (DDL13-50)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C50. TESTIPDL
...C50.
Pag. 10 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC50 ZZ13 ZZRT ZZPR
      L'articolo 2, comma 1, dispone la riduzione degli
  stanziamenti iniziali di bilancio e delle loro proiezioni per
  il 1997 e 1998 - opportunamente depurati delle spese vincolate
  - con percentuali differenziate per le categorie economiche
  interessate dalle norme di contenimento proposte dal presente
  provvedimento.
      La riduzione è pari al 5 per cento per la categoria
  "Acquisto di beni e servizi", al netto delle spese
  obbligatorie e di quelle relative alla rubrica 12 dello stato
  di previsione del Ministero della difesa.  In termini di
  competenza si dovrebbero registrare tagli per circa 635
  miliardi annui.
      Per quanto concerne i trasferimenti correnti, la
  riduzione proposta è pari all'1,1 per cento, che, tenuto conto
  delle esclusioni previste, dovrebbe dar luogo a riduzioni di
  spesa per circa 85 miliardi annui.
      La riduzione proposta per le categorie economiche X e XI,
  pari al 2 per cento degli stanziamenti dovrebbe assicurare,
  tenuto conto delle esclusioni previste, risparmi di spesa per
  circa 55 miliardi in ragione d'anno.
      Il comma 3 dell'articolo 2 dispone la riduzione del Fondo
  di rotazione SACE per 190 miliardi per il 1996 e 200 miliardi
  per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
      Il comma 4 dell'articolo 2 prevede la riduzione dei
  trasferimenti alle Ferrovie dello Stato S.p.a. per il ripiano
  delle perdite di esercizio pregresse, per lire 370 miliardi
  per il 1996, per lire 550 miliardi per il 1997 e per lire 600
  miliardi per il 1998.
      Il comma 5 dell'articolo 2 dispone la riduzione delle
  spese per gli invalidi civili per un importo pari a 150
  miliardi annui, in relazione alle azioni di verifica da parte
  dell'Amministrazione della sussistenza dei requisiti richiesti
  per il godimento delle prestazioni assistenziali.
      La quota dei fondi globali destinati al finanziamento di
  nuove iniziative di spesa e collegata ad accantonamenti di
  segno negativo per maggiori entrate tributarie pari a miliardi
  5.285 per il 1996 e miliardi 3.500 per ciascuno degli anni
  1997 e 1998 viene resa "utilizzabile" per miliardi 3.809 per
  l'anno 1996, miliardi 2.341 per l'anno 1997 e miliardi 1.647
  per l'anno 1998.  La restante quota non utilizzabile (miliardi
  1.476, 1.159 e 1.853, rispettivamente, per gli anni 1996, 1997
  e 1998) costituisce una economia di spesa valutabile, in
  termini di cassa, in circa 700 miliardi per l'anno 1996, 1.200
  per l'anno 1997 e 1.480 per il 1998.  Tale economia di spesa
  potrebbe essere successivamente resa disponibile attraverso
  l'adozione di ulteriori provvedimenti in grado di assicurare
  le maggiori entrate "residuali" necessarie a "svincolare" la
  citata quota al momento non utilizzabile.
      Nel prospetto che segue sono riepilogati gli effetti in
  termini di competenza sul bilancio dello Stato e in termini di
  cassa sul fabbisogno del settore statale delle azioni di
  contenimento della spesa.
 
                              Pag. 11
 
                      Articoli  3 e 4
  (Accertamento con adesione del contribuente per il periodo
  d'imposta 1994 - Regolarizzazione delle scritture contabili e
                    norme sui parametri).
      La norma di cui all'articolo 3 consente al contribuente,
  per l'anno d'imposta 1994, di definire, rispetto a quanto
  dichiarato, il maggiore imponibile ottenuto con l'applicazione
  dei parametri presuntivi attribuibili all'attività esercitata
  dal contribuente di cui all'articolo 3, comma 186, del
  provvedimento collegato alla finanziaria 1996.
      L'applicazione di tali parametri comporterà un incremento
  di gettito, ai fini delle imposte dirette ed IVA, di 1.500
  miliardi nel 1996 e, per effetto della rateizzazione, di 500
  miliardi nel 1997.
      L'articolo 4 consente la regolarizzazione delle scritture
  contabili alle imprese in regime di contabilità ordinaria che
  hanno dichiarato ricavi di ammontari non superiori a 10
  miliardi e non inferiori a quelli risultanti dell'applicazione
  dei parametri presuntivi, nonché consente, alle imprese in
  regime di contabilità semplificata, di regolarizzare le
  scritture previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente
  della Repubblica n. 600 del 1973 limitatamente ai beni di cui
  agli articoli 59, 60 e 67 del testo unico delle imposte sui
  redditi.
      Ipotizzando una prudente e ragionevole percentuale di
  adesione dei contribuenti interessati, la disposizione
  consente di stimare un gettito di 1.000 miliardi circa di cui
  700 miliardi nel 1996 e 300 miliardi nel 1997.
                         Articolo 6.
               (Aumento dell'imposta di bollo).
       A)  La norma dispone l'aumento da 15.000 a 20.000
  lire delle voci della tariffa di cui all'allegato A del
  decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 e
  successive modificazioni.  Considerato che il gettito previsto
  nel 1995 per tali imposte è pari a circa 2.880 miliardi, si
  può stimare un aumento di gettito su base annua pari a circa
  960 miliardi.  Ipotizzando che circa il 25 per cento di tale
  gettito sia attribuibile alle imprese e che pertanto sia
  deducibile dai costi delle imprese stesse con un'aliquota
  media del 34 per cento, e considerando inoltre il meccanismo
  saldo-acconto, l'effetto della norma nel triennio è il
  seguente:
        1996 ....... 960
        1997 ....... 817
        1998 ....... 878
         B)  La norma dispone l'aumento da 15.000 a 20.000
  lire dell'imposta di bollo sui contratti bancari.  Considerato
  che il gettito previsto nel 1995 per tale imposta è pari a
  circa 50 miliardi, si può stimare un aumento di gettito su
  base annua pari a circa 17 miliardi.  Ipotizzando che circa il
  25 per cento di tale gettito sia attribuibile alle imprese e
  che pertanto sia deducibile dai costi delle imprese stesse con
 
                              Pag. 12
 
  un'aliquota media del 34 per cento, e considerando inoltre il
  meccanismo saldo-acconto, l'effetto della norma nel triennio è
  il seguente:
        1996 .... 17
        1997 .... 14
        1998 .... 15
      C)  La norma dispone l'aumento da 2.000 a 2.500 lire
  dell'imposta fissa di bollo su fatture, ricevute, quietanze,
  eccetera.  Considerato che il gettito previsto nel 1995 per
  tale imposta è pari a circa 88 miliardi, si può stimare un
  aumento di gettito su base annua pari a circa 22 miliardi.
  L'effetto della norma nel triennio è il seguente:
        1996 .... 22
        1997 .... 22
        1998 .... 22
                         Articolo 7.
    (Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante).
      L'aumento dell'accisa sull'alcole etilico è nella misura
  di lire 83.600 per ettolitro anidro; l'aliquota passa da lire
  1.166.000 a lire 1.249.600 per ettolitro anidro.
      L'aumento dell'accisa per i prodotti alcolici intermedi è
  di lire 9.000 per ettolitro e, conseguentemente, l'aliquota
  aumenta da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro.
      Il maggior gettito annuo può essere valutato in lire 76
  miliardi, sulla base dei consumi di seguito precisati:
        consumo di alcole etilico: 810.000 ettolitri anidri x
  lire 83.600 = lire 67,7 miliardi;
        consumo di prodotti alcolici intermedi 220.000
  ettolitri x lire 9.000 = 2 miliardi;
          maggior gettito per accisa: lire 69,7 miliardi;
          maggior gettito IVA del 19 per cento: lire 13,2
  miliardi;
          complessivamente, lire 82,9 miliardi su base
  annua.
      Per il 1996, poiché l'accisa relativa ai prodotti immessi
  in consumo a dicembre si paga nel successivo mese di gennaio,
  il gettito può essere valutato in 11/12 e cioè pari a lire 76
  miliardi.
      L'aumento dell'accisa per il petrolio lampante o
  cherosene per riscaldamento è nella misura di lire 209,63 al
  litro e tenendo conto dell'incidenza dell'IVA nella misura del
  19 per cento il prezzo di vendita aumenta di circa 250 lire al
  litro.  L'aumento, trattandosi di consumi molto limitati,
  risponde, soprattutto, ad una esigenza di tutela fiscale e
  comporta maggiori entrate valutabili in lire 23 miliardi per
  accisa ed in lire 4 miliardi per IVA (consumo di 110 milioni
  litri x lire 209,63 = lire 23 miliardi; IVA 19 per cento di 23
  miliardi = lire 4 miliardi).
      Complessivamente, su base annua, lire 27 miliardi.  Per il
  1996 i maggiori introiti possono valutarsi in circa lire 25
  miliardi (11/12 di 27 miliardi).
 
                              Pag. 13
 
      Per entrambi i prodotti per il 1998 si è tenuto conto di
  un leggero aumento dei consumi e pertanto la stima di gettito
  per il triennio è la seguente:
                     1996   1997   1998
  Alcolici .........  76     83      85
  Cherosene ........  25     27      30
                         Articolo 8.
  (Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento dei
     prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale).
      La norma dispone che, con successivo provvedimento
  amministrativo, vengano aumentate le tariffe di vendita al
  pubblico dei generi di monopolio, in modo da garantire 630
  miliardi su base annua, a cui corrispondono nel primo anno
  maggiori ricavi per circa 600 miliardi, tenuto conto dei tempi
  di versamento.
      L'effetto sul triennio è il seguente:
        1996 .... 600
        1997 .... 630
        1998 .... 630
             LA MANOVRA SULLE ENTRATE TRIBUTARIE
                      ...  (omissis) ...
 
                              Pag. 14
 
              RIDUZIONI BILANCIO STATO 1996-1998
                (importi in miliardi di lire)
                      ...  (omissis) ...
 
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