| L'articolo 2, comma 1, dispone la riduzione degli
stanziamenti iniziali di bilancio e delle loro proiezioni per
il 1997 e 1998 - opportunamente depurati delle spese vincolate
- con percentuali differenziate per le categorie economiche
interessate dalle norme di contenimento proposte dal presente
provvedimento.
La riduzione è pari al 5 per cento per la categoria
"Acquisto di beni e servizi", al netto delle spese
obbligatorie e di quelle relative alla rubrica 12 dello stato
di previsione del Ministero della difesa. In termini di
competenza si dovrebbero registrare tagli per circa 635
miliardi annui.
Per quanto concerne i trasferimenti correnti, la
riduzione proposta è pari all'1,1 per cento, che, tenuto conto
delle esclusioni previste, dovrebbe dar luogo a riduzioni di
spesa per circa 85 miliardi annui.
La riduzione proposta per le categorie economiche X e XI,
pari al 2 per cento degli stanziamenti dovrebbe assicurare,
tenuto conto delle esclusioni previste, risparmi di spesa per
circa 55 miliardi in ragione d'anno.
Il comma 3 dell'articolo 2 dispone la riduzione del Fondo
di rotazione SACE per 190 miliardi per il 1996 e 200 miliardi
per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
Il comma 4 dell'articolo 2 prevede la riduzione dei
trasferimenti alle Ferrovie dello Stato S.p.a. per il ripiano
delle perdite di esercizio pregresse, per lire 370 miliardi
per il 1996, per lire 550 miliardi per il 1997 e per lire 600
miliardi per il 1998.
Il comma 5 dell'articolo 2 dispone la riduzione delle
spese per gli invalidi civili per un importo pari a 150
miliardi annui, in relazione alle azioni di verifica da parte
dell'Amministrazione della sussistenza dei requisiti richiesti
per il godimento delle prestazioni assistenziali.
La quota dei fondi globali destinati al finanziamento di
nuove iniziative di spesa e collegata ad accantonamenti di
segno negativo per maggiori entrate tributarie pari a miliardi
5.285 per il 1996 e miliardi 3.500 per ciascuno degli anni
1997 e 1998 viene resa "utilizzabile" per miliardi 3.809 per
l'anno 1996, miliardi 2.341 per l'anno 1997 e miliardi 1.647
per l'anno 1998. La restante quota non utilizzabile (miliardi
1.476, 1.159 e 1.853, rispettivamente, per gli anni 1996, 1997
e 1998) costituisce una economia di spesa valutabile, in
termini di cassa, in circa 700 miliardi per l'anno 1996, 1.200
per l'anno 1997 e 1.480 per il 1998. Tale economia di spesa
potrebbe essere successivamente resa disponibile attraverso
l'adozione di ulteriori provvedimenti in grado di assicurare
le maggiori entrate "residuali" necessarie a "svincolare" la
citata quota al momento non utilizzabile.
Nel prospetto che segue sono riepilogati gli effetti in
termini di competenza sul bilancio dello Stato e in termini di
cassa sul fabbisogno del settore statale delle azioni di
contenimento della spesa.
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Articoli 3 e 4
(Accertamento con adesione del contribuente per il periodo
d'imposta 1994 - Regolarizzazione delle scritture contabili e
norme sui parametri).
La norma di cui all'articolo 3 consente al contribuente,
per l'anno d'imposta 1994, di definire, rispetto a quanto
dichiarato, il maggiore imponibile ottenuto con l'applicazione
dei parametri presuntivi attribuibili all'attività esercitata
dal contribuente di cui all'articolo 3, comma 186, del
provvedimento collegato alla finanziaria 1996.
L'applicazione di tali parametri comporterà un incremento
di gettito, ai fini delle imposte dirette ed IVA, di 1.500
miliardi nel 1996 e, per effetto della rateizzazione, di 500
miliardi nel 1997.
L'articolo 4 consente la regolarizzazione delle scritture
contabili alle imprese in regime di contabilità ordinaria che
hanno dichiarato ricavi di ammontari non superiori a 10
miliardi e non inferiori a quelli risultanti dell'applicazione
dei parametri presuntivi, nonché consente, alle imprese in
regime di contabilità semplificata, di regolarizzare le
scritture previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973 limitatamente ai beni di cui
agli articoli 59, 60 e 67 del testo unico delle imposte sui
redditi.
Ipotizzando una prudente e ragionevole percentuale di
adesione dei contribuenti interessati, la disposizione
consente di stimare un gettito di 1.000 miliardi circa di cui
700 miliardi nel 1996 e 300 miliardi nel 1997.
Articolo 6.
(Aumento dell'imposta di bollo).
A) La norma dispone l'aumento da 15.000 a 20.000
lire delle voci della tariffa di cui all'allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 e
successive modificazioni. Considerato che il gettito previsto
nel 1995 per tali imposte è pari a circa 2.880 miliardi, si
può stimare un aumento di gettito su base annua pari a circa
960 miliardi. Ipotizzando che circa il 25 per cento di tale
gettito sia attribuibile alle imprese e che pertanto sia
deducibile dai costi delle imprese stesse con un'aliquota
media del 34 per cento, e considerando inoltre il meccanismo
saldo-acconto, l'effetto della norma nel triennio è il
seguente:
1996 ....... 960
1997 ....... 817
1998 ....... 878
B) La norma dispone l'aumento da 15.000 a 20.000
lire dell'imposta di bollo sui contratti bancari. Considerato
che il gettito previsto nel 1995 per tale imposta è pari a
circa 50 miliardi, si può stimare un aumento di gettito su
base annua pari a circa 17 miliardi. Ipotizzando che circa il
25 per cento di tale gettito sia attribuibile alle imprese e
che pertanto sia deducibile dai costi delle imprese stesse con
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un'aliquota media del 34 per cento, e considerando inoltre il
meccanismo saldo-acconto, l'effetto della norma nel triennio è
il seguente:
1996 .... 17
1997 .... 14
1998 .... 15
C) La norma dispone l'aumento da 2.000 a 2.500 lire
dell'imposta fissa di bollo su fatture, ricevute, quietanze,
eccetera. Considerato che il gettito previsto nel 1995 per
tale imposta è pari a circa 88 miliardi, si può stimare un
aumento di gettito su base annua pari a circa 22 miliardi.
L'effetto della norma nel triennio è il seguente:
1996 .... 22
1997 .... 22
1998 .... 22
Articolo 7.
(Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante).
L'aumento dell'accisa sull'alcole etilico è nella misura
di lire 83.600 per ettolitro anidro; l'aliquota passa da lire
1.166.000 a lire 1.249.600 per ettolitro anidro.
L'aumento dell'accisa per i prodotti alcolici intermedi è
di lire 9.000 per ettolitro e, conseguentemente, l'aliquota
aumenta da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro.
Il maggior gettito annuo può essere valutato in lire 76
miliardi, sulla base dei consumi di seguito precisati:
consumo di alcole etilico: 810.000 ettolitri anidri x
lire 83.600 = lire 67,7 miliardi;
consumo di prodotti alcolici intermedi 220.000
ettolitri x lire 9.000 = 2 miliardi;
maggior gettito per accisa: lire 69,7 miliardi;
maggior gettito IVA del 19 per cento: lire 13,2
miliardi;
complessivamente, lire 82,9 miliardi su base
annua.
Per il 1996, poiché l'accisa relativa ai prodotti immessi
in consumo a dicembre si paga nel successivo mese di gennaio,
il gettito può essere valutato in 11/12 e cioè pari a lire 76
miliardi.
L'aumento dell'accisa per il petrolio lampante o
cherosene per riscaldamento è nella misura di lire 209,63 al
litro e tenendo conto dell'incidenza dell'IVA nella misura del
19 per cento il prezzo di vendita aumenta di circa 250 lire al
litro. L'aumento, trattandosi di consumi molto limitati,
risponde, soprattutto, ad una esigenza di tutela fiscale e
comporta maggiori entrate valutabili in lire 23 miliardi per
accisa ed in lire 4 miliardi per IVA (consumo di 110 milioni
litri x lire 209,63 = lire 23 miliardi; IVA 19 per cento di 23
miliardi = lire 4 miliardi).
Complessivamente, su base annua, lire 27 miliardi. Per il
1996 i maggiori introiti possono valutarsi in circa lire 25
miliardi (11/12 di 27 miliardi).
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Per entrambi i prodotti per il 1998 si è tenuto conto di
un leggero aumento dei consumi e pertanto la stima di gettito
per il triennio è la seguente:
1996 1997 1998
Alcolici ......... 76 83 85
Cherosene ........ 25 27 30
Articolo 8.
(Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento dei
prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale).
La norma dispone che, con successivo provvedimento
amministrativo, vengano aumentate le tariffe di vendita al
pubblico dei generi di monopolio, in modo da garantire 630
miliardi su base annua, a cui corrispondono nel primo anno
maggiori ricavi per circa 600 miliardi, tenuto conto dei tempi
di versamento.
L'effetto sul triennio è il seguente:
1996 .... 600
1997 .... 630
1998 .... 630
LA MANOVRA SULLE ENTRATE TRIBUTARIE
... (omissis) ...
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RIDUZIONI BILANCIO STATO 1996-1998
(importi in miliardi di lire)
... (omissis) ...
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