| (Riduzione stanziamenti).
1. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998,
appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate,
con esclusione della quota parte destinata a spese di
personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali
e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili,
a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti
di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per
importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di
spesa:
Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura
obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato di
previsione del Ministero della difesa: 5 per cento.
Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il
Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su
determinati capitoli di spese discrezionali della medesima
categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per
provvedimenti legislativi in corso della medesima
amministrazione.
Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e
6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle
spese per assistenza gratuita diretta (codice economico
5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice
economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico
5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni
di guerra (codice economico 5.1.1.) nonché dei contributi di
cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.
549: 1,1 per cento.
Categoria X e XI - con esclusione del capitolo 8405
dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e
delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice
economico 10.9.1.): 2 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 che non consentono
l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla
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data di entrata in vigore del presente decreto possono dare
luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio
dell'esercizio successivo.
3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18,
comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come
determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n.
550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi
per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni
1997 e 1998.
4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4,
comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge
finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi per l'anno
1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600
miliardi per l'anno 1998.
5. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e
4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le
relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta
del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno
degli anni 1996, 1997 e 1998.
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