Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


687
DDL0050-0010
Progetto di legge Camera n. 50 - testo presentato - (DDL13-50)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C50. TESTIPDL
...C50.
...Decreto-legge 29 aprile 1996 n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 30 aprile 1996. Misure di completamento della manovra di finanza pubblica.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC50 ZZ13 ZZDL ZZPR
         (Accertamento con adesione del contribuente
               per il periodo d'imposta 1994).
      1.  I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di
  imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di
  impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di
  quelli indicati nella lettera c),  del testo unico delle
  imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi
  derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare
  non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire
  il reddito di impresa ovvero il reddito derivante
  dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri
  di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre
  1995, n. 549, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle
  dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio,
  opportunamente riclassificati per l'applicazione dei
  parametri.  La disposizione si applica a condizione che i
  predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per
  cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri
  componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse
  da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle
  sopravvenienze attive.  La definizione ha effetto anche per
  l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato
  nell'articolo 3, comma 183, della citata legge n. 549 del
  1995.
      2.  La definizione non è ammessa:
         a) se, alla data del 31 ottobre 1996, ricorrono
  le ipotesi indicate nell'articolo 2- bis,  comma 2, del
  decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e
  successive modificazioni ed integrazioni;
         b) in caso di omessa presentazione della
  dichiarazione.
 
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      3.  Il contribuente che intende avvalersi della
  definizione presenta all'ufficio delle imposte competente,
  entro il 30 giugno 1996, ovvero entro il 31 luglio 1996 se i
  relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico,
  apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli
  approvati con decreto del Ministro delle finanze, da
  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile
  1996.  All'istanza dei soggetti che esercitano attività di
  impresa o arti e professioni in forma associata possono essere
  allegate le istanze di ciascun socio o associato.  Con decreto
  del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
  Ufficiale, la trattazione delle istanze può essere
  attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto,
  tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro
  ripartizione sul territorio.
      4.  L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se
  riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il
  contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio
  l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel
  regolamento di cui all'articolo 2- bis,  comma 6, del
  decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e
  successive modificazioni e integrazioni.  La definizione si
  perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute.
      5.  Se entro il 31 ottobre 1996 l'ufficio non ha
  comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente
  a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente
  si intende definitivamente ammesso alla definizione.  La stessa
  si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre 1996,
  delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme
  sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito
  o tramite il competente concessionario della riscossione.  Con
  decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
  Gazzetta Ufficiale,  sono stabilite le modalità tecniche,
  la modulistica e i codici di versamento.
      6.  Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque
  milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli
  altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in
  due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e
  il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al
  comma 4, maggiorate degli interessi legali computati a
  decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del
  termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo
  1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto al comma
  5, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal
  1^ dicembre 1996.  L'omesso versamento nei termini non
  determina l'inefficacia della definizione e per il recupero
  delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni
  dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
  29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono
  altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento
  delle somme non versate e gli interessi legali.
      7.  La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è
  integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il
  potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove
  sussistano le condizioni ostative indicate al comma 2, nonché
  in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si
  riferiscono i parametri.  Non rileva ai fini penali ed extra
  tributari, compreso il contributo per il servizio sanitario
  nazionale, nonché ai fini dell'imposta comunale per
 
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  l'esercizio di imprese e di arti e professioni.  Sulle maggiori
  imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele
  dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le
  sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta
  cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra
  sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili
  dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto
  del minimo.  Alla definizione eseguita ai sensi del presente
  articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
  dei commi 2- bis e 2- sexies dell'articolo 3 del
  decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e
  successive modificazioni e integrazioni.  Per le somme riscosse
  in applicazione del presente articolo si rendono, altresì,
  applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto
  n. 564 del 1994.  Il maggiore imponibile definito rileva ai
  fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto
  nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le
  disposizioni dei commi 1- bis e 3 dell'articolo 1 del
  decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427.  Sulle
  somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi.  Fino
  alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo
  non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del
  Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e
  successive modificazioni, 12 del decreto-legge 2 marzo 1989,
  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
  1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62- ter,
  comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione
  inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo
  stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'articolo
  38, commi da quarto a settimo, del decreto del Presidente
  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
  modificazioni.
      8.  Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o
  compensi di importo non inferiore a quello risultante
  dall'applicazione dei parametri indicati al comma 1 non si
  applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del
  comma 7.
 
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