| (Accertamento con adesione del contribuente
per il periodo d'imposta 1994).
1. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di
imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di
impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di
quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi
derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare
non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire
il reddito di impresa ovvero il reddito derivante
dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri
di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle
dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio,
opportunamente riclassificati per l'applicazione dei
parametri. La disposizione si applica a condizione che i
predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per
cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri
componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse
da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle
sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per
l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato
nell'articolo 3, comma 183, della citata legge n. 549 del
1995.
2. La definizione non è ammessa:
a) se, alla data del 31 ottobre 1996, ricorrono
le ipotesi indicate nell'articolo 2- bis, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) in caso di omessa presentazione della
dichiarazione.
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3. Il contribuente che intende avvalersi della
definizione presenta all'ufficio delle imposte competente,
entro il 30 giugno 1996, ovvero entro il 31 luglio 1996 se i
relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico,
apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile
1996. All'istanza dei soggetti che esercitano attività di
impresa o arti e professioni in forma associata possono essere
allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, la trattazione delle istanze può essere
attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto,
tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro
ripartizione sul territorio.
4. L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se
riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il
contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio
l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel
regolamento di cui all'articolo 2- bis, comma 6, del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e
successive modificazioni e integrazioni. La definizione si
perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute.
5. Se entro il 31 ottobre 1996 l'ufficio non ha
comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente
a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente
si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa
si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre 1996,
delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme
sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito
o tramite il competente concessionario della riscossione. Con
decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche,
la modulistica e i codici di versamento.
6. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque
milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli
altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in
due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e
il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al
comma 4, maggiorate degli interessi legali computati a
decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del
termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo
1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto al comma
5, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal
1^ dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non
determina l'inefficacia della definizione e per il recupero
delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono
altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento
delle somme non versate e gli interessi legali.
7. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è
integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il
potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove
sussistano le condizioni ostative indicate al comma 2, nonché
in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si
riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra
tributari, compreso il contributo per il servizio sanitario
nazionale, nonché ai fini dell'imposta comunale per
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l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori
imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele
dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le
sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta
cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra
sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili
dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto
del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi del presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi 2- bis e 2- sexies dell'articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e
successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse
in applicazione del presente articolo si rendono, altresì,
applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto
n. 564 del 1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai
fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le
disposizioni dei commi 1- bis e 3 dell'articolo 1 del
decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle
somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino
alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo
non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e
successive modificazioni, 12 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62- ter,
comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione
inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo
stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'articolo
38, commi da quarto a settimo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
8. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o
compensi di importo non inferiore a quello risultante
dall'applicazione dei parametri indicati al comma 1 non si
applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del
comma 7.
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