| (Regolarizzazione delle scritture contabili e norme sui
parametri).
1. Gli esercenti attività di impresa in regime di
contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per
il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53,
comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e
comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione
dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, anche mediante la definizione di cui
all'articolo 3 del presente decreto, possono procedere alla
regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale
relativa all'esercizio successivo. Gli elementi posti a base
Pag. 21
della regolarizzazione devono essere indicati in apposito
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno
1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di
servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte
competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla
predetta ultima data.
2. La regolarizzazione può essere effettuata mediante
l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie,
inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi
nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività,
costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse,
assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al dieci per
cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle
predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva,
deve essere accantonato in apposita riserva, designata con
riferimento al presente decreto, che concorre alla formazione
del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la
riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o
all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le
predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta
sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il
reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa,
ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare
dell'imposta sostitutiva pagata, nonché il reddito imponibile
dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati
nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto
delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.
3. Le imprese che determinano il reddito in base
all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni
limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello
stesso testo unico, nelle scritture contabili previste
dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del
comma 1.
4. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento
dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti
con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono
versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se
successiva, entro la data di scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta superi i
cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci
milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti
possono essere versate in due rate, di pari ammontare,
rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997,
per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con
l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette
date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese
dalla scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate
degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno
Pag. 22
successivo alla scadenza del termine previsto per il
versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci
milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme
eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al
quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi
legali.
5. La regolarizzazione di cui al comma 1 non rileva ai
fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei
commi 2 e 3 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali,
a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere
utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è
indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi
e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi.
6. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione
di cui al presente articolo, le rimanenze finali indicate
negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995,
da considerare per l'applicazione dei parametri di cui
all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono assunte per un ammontare non superiore a quello
delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.
7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 6, ai sensi
dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, può essere operato mediante l'integrazione della
dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto,
effettuando il relativo versamento entro il termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso è
dovuta una maggiorazione fissa del tre per cento a titolo di
interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I
maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il
suddetto termine, in una apposita sezione del registro
previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8. Nei decreti di cui all'articolo 3, comma 186, primo
periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono indicate
le categorie di contribuenti per le quali non è possibile
l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero
dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o
alle caratteristiche del processo produttivo. La disposizione
del presente comma si applica a decorrere dal 1^ gennaio
1996.
| |