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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


688
DDL0050-0011
Progetto di legge Camera n. 50 - testo presentato - (DDL13-50)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C50. TESTIPDL
...C50.
...Decreto-legge 29 aprile 1996 n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 30 aprile 1996. Misure di completamento della manovra di finanza pubblica.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC50 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Regolarizzazione delle scritture contabili e norme sui
                        parametri). 
      1.  Gli esercenti attività di impresa in regime di
  contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per
  il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53,
  comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera
  c),  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n. 917, di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e
  comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione
  dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28
  dicembre 1995, n. 549, anche mediante la definizione di cui
  all'articolo 3 del presente decreto, possono procedere alla
  regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale
  relativa all'esercizio successivo.  Gli elementi posti a base
 
                              Pag. 21
 
  della regolarizzazione devono essere indicati in apposito
  modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da
  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  entro il 30 giugno
  1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di
  servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte
  competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla
  predetta ultima data.
      2.  La regolarizzazione può essere effettuata mediante
  l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie,
  inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi
  nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività,
  costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse,
  assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta
  sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
  dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
  dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al dieci per
  cento.  Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle
  predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva,
  deve essere accantonato in apposita riserva, designata con
  riferimento al presente decreto, che concorre alla formazione
  del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la
  riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o
  all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le
  predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta
  sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il
  reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa,
  ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini
  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta
  sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare
  dell'imposta sostitutiva pagata, nonché il reddito imponibile
  dei soci o dei partecipanti.  Per i soggetti indicati
  nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del
  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
  l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto
  delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.
      3.  Le imprese che determinano il reddito in base
  all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni
  limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello
  stesso testo unico, nelle scritture contabili previste
  dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
  29 settembre 1973, n. 600.  Si applica l'ultimo periodo del
  comma 1.
      4.  La regolarizzazione si perfeziona con il versamento
  dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti
  con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono
  versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se
  successiva, entro la data di scadenza del termine per la
  presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
  periodo d'imposta 1995.  Qualora l'imposta dovuta superi i
  cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci
  milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti
  possono essere versate in due rate, di pari ammontare,
  rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997,
  per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con
  l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette
  date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese
  dalla scadenza del termine per la presentazione della
  dichiarazione dei redditi.  Le somme eccedenti vanno maggiorate
  degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno
 
                              Pag. 22
 
  successivo alla scadenza del termine previsto per il
  versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci
  milioni di lire.  L'omesso versamento nei termini delle somme
  eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e
  per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
  disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
  modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al
  quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi
  legali.
      5.  La regolarizzazione di cui al comma 1 non rileva ai
  fini penali.  I valori risultanti dalle variazioni indicate nei
  commi 2 e 3 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali,
  a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere
  utilizzati ai fini dell'accertamento.  L'imposta sostitutiva è
  indeducibile.  Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi
  e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
  imposte sui redditi.
      6.  Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione
  di cui al presente articolo, le rimanenze finali indicate
  negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995,
  da considerare per l'applicazione dei parametri di cui
  all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n.
  549, sono assunte per un ammontare non superiore a quello
  delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.
      7.  Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
  l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 6, ai sensi
  dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n.
  549, può essere operato mediante l'integrazione della
  dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto,
  effettuando il relativo versamento entro il termine per la
  presentazione della dichiarazione dei redditi.  In tal caso è
  dovuta una maggiorazione fissa del tre per cento a titolo di
  interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie.  I
  maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il
  suddetto termine, in una apposita sezione del registro
  previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
      8.  Nei decreti di cui all'articolo 3, comma 186, primo
  periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono indicate
  le categorie di contribuenti per le quali non è possibile
  l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero
  dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o
  alle caratteristiche del processo produttivo.  La disposizione
  del presente comma si applica a decorrere dal 1^ gennaio
  1996.
 
DATA=960430 FASCID=DDL13-50 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0050 TOTPAG=0025 TOTDOC=0020 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0020 RIGINIZ=043 PAGFIN=0022 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=005000 00 FASCIDC=13DDL0050 SORTNAV=0005000 000 00000 ZZDDLC50 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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