| (Aumento dell'imposta di bollo).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 1996, l'imposta fissa di
bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000
dalla tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale
n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è
elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000,
dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2- bis,
della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a
lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si
applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in
caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000
per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa
tariffa, è elevata a lire 2.500.
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