| (Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante).
1. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita
in lire 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, è aumentata a lire 1.249.600 per
ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti
alcolici intermedi è aumentata da lire 87.000 a lire 96.000
per ettolitro.
2. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o
cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per
riscaldamento è aumentata da lire 415.990 a lire 625.620 per
mille litri.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal 1^ gennaio 1996.
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