| (Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento dei
prezzi
di vendita dei generi di monopolio fiscale).
1. Il Ministro delle finanze può disporre con propri
decreti, entro il 31 dicembre 1996, l'aumento, sino al livello
massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1,
lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427.
2. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni
concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita
al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi
dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e
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successive modificazioni, anche in applicazione della
direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. Le
predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in
misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a
lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
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