| (Devoluzione erariale delle maggiori entrate).
1. Le entrate derivanti dal presente capo sono
riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri
per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione
delle linee di politica economica e finanziaria in funzione
degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede
comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di
quanto previsto dal presente articolo.
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