| (Registro delle imprese).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante disposizioni
attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i
contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo
comma, lettera a), della legge 12 marzo 1968, n. 410, e
successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998 per
gli atti depositati presso il registro delle imprese dai
soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a),
numeri da 1) a 5), dello stesso regolamento, sono riscossi con
l'applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e
sui documenti emessi, operata a cura degli obbligati al
deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione
nel registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati
o mediante sistemi di certificazione a distanza, i contributi
previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle medesime
forme dei diritti di segreteria; le somme così riscosse sono
versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari,
secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni
vigenti.
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