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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69631
DDL5924-0012
Progetto di legge Camera n. 5924 - testo presentato - (DDL13-5924)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.28 dello stampato)
...C5924. TESTIPDL
...C5924.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5924 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Disposizioni in materia di personale
                        universitario).
     1.  Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo
  delle università è di tipo subordinato, con trattamento
  economico determinato in conformità a criteri e parametri
  individuati con decreti del Ministro dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri
  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
  per la funzione pubblica.
     2.  L'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.
  236, si interpreta, per la parte riguardante il personale
  delle Università per stranieri di Perugia e di Siena, nel
  senso che i benefìci di cui all'articolo 1 della legge 21
  febbraio 1989, n. 63, si applicano al personale tecnico e
  amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette Università
  con la sola esclusione di quello che, successivamente
  all'inquadramento di cui all'articolo 27 della legge 29
  gennaio 1986, n. 23, abbia già eventualmente usufruito dei
  benefìci di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n.
  312, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
     3.  A decorrere dalla data di soppressione delle scuole
  autonome di ostetricia, il personale in servizio di ruolo o
  incaricato senza soluzione di continuità da almeno cinque anni
  alla predetta data, non appartenente ai ruoli di altre
  amministrazioni pubbliche, mantiene, a domanda, il trattamento
  economico complessivo in godimento, presso e con onere a
 
                              Pag. 29
 
  carico delle università vigilanti sulle stesse ai sensi
  dell'articolo 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n.
  2128, convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921, senza
  oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con esclusione
  di ogni equiparazione al personale docente e ricercatore delle
  università.  Le università assegnano funzioni al predetto
  personale sulla base dell'attività svolta nelle scuole.  La
  domanda, a pena di decadenza dal beneficio, deve essere
  presentata alle predette università entro novanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge.
     4.  L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993,
  n. 537, si interpreta nel senso che l'assegno personale ivi
  previsto ed attribuito in applicazione degli articoli 36,
  ultimo comma, e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente
  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ai
  ricercatori universitari, è rideterminato all'atto della
  conferma o del superamento del periodo di straordinariato per
  effetto del trattamento stipendiale spettante anche a seguito
  del riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo 103 del
  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
  1980.  Il maggior trattamento stipendiale derivante da
  interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma è
  riassorbito con i successivi miglioramenti economici.
     5.  All'articolo 105 del decreto del Presidente della
  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al primo comma, lettera
  b),  dopo le parole: "in aggiunta all'insegnamento
  d'obbligo" sono inserite le seguenti: ", nonchè ricercatori
  confermati,".
 
DATA=990420 FASCID=DDL13-5924 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5924 TOTPAG=0035 TOTDOC=0019 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0028 RIGINIZ=008 PAGFIN=0029 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=28 PAGEFIN=29 SORTRES= SORTDDL=592400 00 FASCIDC=13DDL5924 SORTNAV=0592400 000 00000 ZZDDLC5924 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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