| (Disposizioni in materia di personale
universitario).
1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo
delle università è di tipo subordinato, con trattamento
economico determinato in conformità a criteri e parametri
individuati con decreti del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica.
2. L'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.
236, si interpreta, per la parte riguardante il personale
delle Università per stranieri di Perugia e di Siena, nel
senso che i benefìci di cui all'articolo 1 della legge 21
febbraio 1989, n. 63, si applicano al personale tecnico e
amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette Università
con la sola esclusione di quello che, successivamente
all'inquadramento di cui all'articolo 27 della legge 29
gennaio 1986, n. 23, abbia già eventualmente usufruito dei
benefìci di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n.
312, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
3. A decorrere dalla data di soppressione delle scuole
autonome di ostetricia, il personale in servizio di ruolo o
incaricato senza soluzione di continuità da almeno cinque anni
alla predetta data, non appartenente ai ruoli di altre
amministrazioni pubbliche, mantiene, a domanda, il trattamento
economico complessivo in godimento, presso e con onere a
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carico delle università vigilanti sulle stesse ai sensi
dell'articolo 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n.
2128, convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con esclusione
di ogni equiparazione al personale docente e ricercatore delle
università. Le università assegnano funzioni al predetto
personale sulla base dell'attività svolta nelle scuole. La
domanda, a pena di decadenza dal beneficio, deve essere
presentata alle predette università entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, si interpreta nel senso che l'assegno personale ivi
previsto ed attribuito in applicazione degli articoli 36,
ultimo comma, e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ai
ricercatori universitari, è rideterminato all'atto della
conferma o del superamento del periodo di straordinariato per
effetto del trattamento stipendiale spettante anche a seguito
del riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo 103 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
1980. Il maggior trattamento stipendiale derivante da
interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma è
riassorbito con i successivi miglioramenti economici.
5. All'articolo 105 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al primo comma, lettera
b), dopo le parole: "in aggiunta all'insegnamento
d'obbligo" sono inserite le seguenti: ", nonchè ricercatori
confermati,".
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