| (Interventi di edilizia universitaria e per la rete
museale scientifica).
1. Sono autorizzati i limiti di impegno ventennali:
a) per 2 miliardi di lire, con decorrenza
dall'anno 2000 e per 1 miliardo di lire, con decorrenza
dall'anno 2001, a favore dell'università di Padova per la
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contrazione di mutui per il finanziamento di interventi di
salvaguardia dell'Orto botanico, ivi compresa l'acquisizione
dell'area confinante e degli edifici ivi in costruzione, al
fine anche di una eventuale demolizione degli edifici
medesimi;
b) per 1 miliardo di lire, con decorrenza
dall'anno 2000, e per 1 miliardo di lire, con decorrenza
dall'anno 2001, a favore dell'ateneo di Torino per la
contrazione di mutui per il finanziamento di interventi per la
realizzazione della sede decentrata di Savigliano.
2. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1
miliardo per l'anno 2001, da destinare all'ateneo di Cassino
per interventi di edilizia universitaria;
b) di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1
miliardo per l'anno 2001, da destinare all'università degli
studi "La Sapienza" di Roma, per interventi di edilizia
universitaria nella sede decentrata di Latina.
3. E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno
2000 e di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per contributi, da
ripartire con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da destinare alla
istituzione di nuovi musei scientifici e tecnologici e alla
progettazione delle relative strutture.
4. E' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno
2000 e di lire 50 miliardi nell'anno 2001 per integrare lo
stanziamento di cui all'unità previsionale di base 2.2.1.2
(edilizia universitaria, grandi attrezzature, ricerca
scientifica) dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. A seguito della stipula di apposite convenzioni tra
università e Ministero per i beni e le attività culturali,
aventi per oggetto il trasferimento ad un ateneo della
biblioteca pubblica statale ad essa collegata ai sensi
dell'articolo 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
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112, garantendo l'accessibilità al pubblico, può essere
disposto, con decreti del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, adottati di concerto con i
Ministri per i beni e le attività culturali, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione
pubblica, su proposta dell'ateneo che si convenziona,
l'annesso trasferimento all'università del personale di ruolo
addetto alla predetta biblioteca, a seguito di specifica
opzione, nonché delle risorse finanziarie occorrenti per la
corresponsione del relativo trattamento economico. Il
personale trasferito è inquadrato nel livello, qualifica e
profilo corrispondenti nell'ordinamento universitario. I
termini per l'opzione, le modalità e i tempi per il
trasferimento del personale, nonché i criteri per
l'inquadramento sono determinati nei decreti di cui al
presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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