Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69634
DDL5924-0015
Progetto di legge Camera n. 5924 - testo presentato - (DDL13-5924)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.31 dello stampato)
...C5924. TESTIPDL
...C5924.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5924 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Rifinanziamento di leggi e norme
                   per gli enti di ricerca).
     1.  E' autorizzata la spesa:
         a)  di lire 20 miliardi per l'anno 1999, di lire 60
  miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi per l'anno 2001
  per rifinanziare il fondo speciale per la ricerca applicata,
  di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e
  successive modificazioni;
         b)  di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e di lire
  555 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto
 
                              Pag. 32
 
  nazionale di fisica nucleare per la prosecuzione delle
  attività secondo il programma pluriennale vigente;
         c)  di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire
  24,5 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'istituto
  nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle
  attività secondo il programma pluriennale vigente;
         d)  di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire
  50 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per rifinanziare il
  fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo
  1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.  Per
  l'anno 1999, all'individuazione degli interventi di
  particolare rilevanza strategica di cui all'articolo 1, comma
  3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si provvede
  con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica, su proposta del Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.  Al
  relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di cui
  al medesimo articolo 1, comma 3, le cui risorse sono
  corrisposte direttamente ai soggetti interessati.
     2.  A decorrere dal 1^ gennaio 2002 i contributi di cui al
  comma 1, lettere  b)  e  c),  affluiscono al fondo di
  cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5
  giugno 1998, n. 204, con l'applicazione delle disposizioni di
  cui all'articolo 11, comma 3, lettera  d),  della legge 5
  agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
  integrazioni.
     3.  Gli enti di ricerca possono determinare, con proprio
  regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della
  legge 9 maggio 1989, n. 168, in sostituzione del trattamento
  di missione e comunque per importi non superiori al medesimo,
  uno specifico trattamento forfettario, che tiene conto delle
  differenze del costo della vita, da attribuire al personale
  inviato a svolgere attività di ricerca all'estero presso enti,
  centri e istituzioni straniere o internazionali per periodi
  continuativi superiori ad un mese.  Sui regolamenti di cui al
  presente comma il Ministero dell'università e della ricerca
 
                              Pag. 33
 
  scientifica e tecnologica acquisisce, nel termine perentorio
  di trenta giorni, il parere del Ministero del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica.
 
DATA=990420 FASCID=DDL13-5924 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5924 TOTPAG=0035 TOTDOC=0019 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0031 RIGINIZ=023 PAGFIN=0033 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=31 PAGEFIN=33 SORTRES= SORTDDL=592400 00 FASCIDC=13DDL5924 SORTNAV=0592400 000 00000 ZZDDLC5924 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati