| (Rifinanziamento di leggi e norme
per gli enti di ricerca).
1. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 20 miliardi per l'anno 1999, di lire 60
miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi per l'anno 2001
per rifinanziare il fondo speciale per la ricerca applicata,
di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e
successive modificazioni;
b) di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e di lire
555 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto
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nazionale di fisica nucleare per la prosecuzione delle
attività secondo il programma pluriennale vigente;
c) di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire
24,5 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'istituto
nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle
attività secondo il programma pluriennale vigente;
d) di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per rifinanziare il
fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Per
l'anno 1999, all'individuazione degli interventi di
particolare rilevanza strategica di cui all'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si provvede
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Al
relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di cui
al medesimo articolo 1, comma 3, le cui risorse sono
corrisposte direttamente ai soggetti interessati.
2. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 i contributi di cui al
comma 1, lettere b) e c), affluiscono al fondo di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, con l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Gli enti di ricerca possono determinare, con proprio
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della
legge 9 maggio 1989, n. 168, in sostituzione del trattamento
di missione e comunque per importi non superiori al medesimo,
uno specifico trattamento forfettario, che tiene conto delle
differenze del costo della vita, da attribuire al personale
inviato a svolgere attività di ricerca all'estero presso enti,
centri e istituzioni straniere o internazionali per periodi
continuativi superiori ad un mese. Sui regolamenti di cui al
presente comma il Ministero dell'università e della ricerca
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scientifica e tecnologica acquisisce, nel termine perentorio
di trenta giorni, il parere del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
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