| (Corresponsione di borse di studio agli specializzandi
medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991).
1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di
specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984
all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze
passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale
del Lazio (sezione I- bis), numeri 601 del 1993, 279 del
1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994,
tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli
specializzandi dalla normativa vigente nel periodo
considerato, nonché del tempo trascorso, il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio
annua onnicomprensiva di lire 13.000.000. Non si dà luogo al
pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione
monetaria.
2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio è
subordinato all'accertamento da parte del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
delle seguenti condizioni:
a) frequenza di un corso di specializzazione in
base alla normativa dettata dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale
del corso di formazione;
b) impegno di servizio a tempo pieno, attestato
dal direttore della scuola di specializzazione;
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c) mancato svolgimento per tutta la durata del
corso di specializzazione di qualsiasi attività libero
professionale esterna, nonché di attività lavorativa anche in
regime di convenzione o di precarietà con il Servizio
sanitario nazionale.
3. Non può essere corrisposta la borsa di studio per gli
anni in cui ne è stata percepita un'altra, a qualsiasi titolo
e per qualsiasi importo, quale che sia il soggetto erogatore;
è escluso dalla borsa di cui al comma 1:
a) chi non abbia concluso il corso di
specializzazione, ovvero non abbia recuperato i periodi di
sospensione di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
b) chi abbia sospeso la frequenza dei corsi per
motivi diversi da quelli previsti dalla lettera a).
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, sono determinati il termine entro il
quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di
corresponsione delle borse di studio previste dal presente
articolo, lo scaglionamento dei pagamenti, le modalità di
inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la
normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di
controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle
istanze presentate. A tale fine è autorizzata la spesa di lire
83 miliardi per l'anno 1999, di lire 48 miliardi per l'anno
2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001.
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