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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69636
DDL5924-0017
Progetto di legge Camera n. 5924 - testo presentato - (DDL13-5924)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.33 dello stampato)
...C5924. TESTIPDL
...C5924.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5924 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Corresponsione di borse di studio agli specializzandi
      medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991).
     1.  Ai medici ammessi presso le università alle scuole di
  specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984
  all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze
  passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale
  del Lazio (sezione I- bis),  numeri 601 del 1993, 279 del
  1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994,
  tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli
  specializzandi dalla normativa vigente nel periodo
  considerato, nonché del tempo trascorso, il Ministero
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
  corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio
  annua onnicomprensiva di lire 13.000.000.  Non si dà luogo al
  pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione
  monetaria.
     2.  Il diritto alla corresponsione della borsa di studio è
  subordinato all'accertamento da parte del Ministero
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
  delle seguenti condizioni:
         a)  frequenza di un corso di specializzazione in
  base alla normativa dettata dal decreto del Presidente della
  Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale
  del corso di formazione;
         b)  impegno di servizio a tempo pieno, attestato
  dal direttore della scuola di specializzazione;
 
                              Pag. 34
 
         c)  mancato svolgimento per tutta la durata del
  corso di specializzazione di qualsiasi attività libero
  professionale esterna, nonché di attività lavorativa anche in
  regime di convenzione o di precarietà con il Servizio
  sanitario nazionale.
     3.  Non può essere corrisposta la borsa di studio per gli
  anni in cui ne è stata percepita un'altra, a qualsiasi titolo
  e per qualsiasi importo, quale che sia il soggetto erogatore;
  è escluso dalla borsa di cui al comma 1:
         a)  chi non abbia concluso il corso di
  specializzazione, ovvero non abbia recuperato i periodi di
  sospensione di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto
  legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
         b)  chi abbia sospeso la frequenza dei corsi per
  motivi diversi da quelli previsti dalla lettera  a).
     4.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, con decreto del Ministro dell'università
  e della ricerca scientifica e tecnologica, da pubblicare nella
  Gazzetta Ufficiale,  sono determinati il termine entro il
  quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di
  corresponsione delle borse di studio previste dal presente
  articolo, lo scaglionamento dei pagamenti, le modalità di
  inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la
  normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di
  controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle
  istanze presentate.  A tale fine è autorizzata la spesa di lire
  83 miliardi per l'anno 1999, di lire 48 miliardi per l'anno
  2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001.
 
DATA=990420 FASCID=DDL13-5924 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5924 TOTPAG=0035 TOTDOC=0019 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0033 RIGINIZ=008 PAGFIN=0034 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=33 PAGEFIN=34 SORTRES= SORTDDL=592400 00 FASCIDC=13DDL5924 SORTNAV=0592400 000 00000 ZZDDLC5924 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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