| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dell'attuazione delle disposizioni
di cui agli articoli 2,4,5,7 e 11, pari a lire 200 miliardi
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per l'anno 1999, e a lire 190 miliardi per ciascuno degli anni
2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 10,
comma 1, lettere a), b), c) e d), pari a lire 20
miliardi per l'anno 1999, a lire 737,5 miliardi per l'anno
2000 e a lire 749,5 miliardi per l'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 40 miliardi per
l'anno 2000 e per lire 50 miliardi per l'anno 2001,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per lire 20
miliardi per l'anno 1999, lire 697,5 miliardi per l'anno 2000
e lire 699,5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
3. Qualora alla data di cui all'articolo 11, comma 4,
l'importo complessivo delle borse risulti superiore o
inferiore alle disponibilità di cui allo stesso comma 4,
nell'anno successivo la relativa autorizzazione di spesa è
incrementata o ridotta al fine di adeguarla al predetto
importo complessivo, con compensazione a carico del fondo di
cui all'articolo 4, comma 1.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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