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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69638
DDL5924-0019
Progetto di legge Camera n. 5924 - testo presentato - (DDL13-5924)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.34 dello stampato)
...C5924. TESTIPDL
...C5924.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5924 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Copertura finanziaria). 
     1.  All'onere derivante dell'attuazione delle disposizioni
  di cui agli articoli 2,4,5,7 e 11, pari a lire 200 miliardi
 
                              Pag. 35
 
  per l'anno 1999, e a lire 190 miliardi per ciascuno degli anni
  2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
  dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
  parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica.
     2.  All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
  di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 10,
  comma 1, lettere  a), b), c)  e  d),  pari a lire 20
  miliardi per l'anno 1999, a lire 737,5 miliardi per l'anno
  2000 e a lire 749,5 miliardi per l'anno 2001, si provvede
  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
  ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
  dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
  speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
  del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
  allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 40 miliardi per
  l'anno 2000 e per lire 50 miliardi per l'anno 2001,
  l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per lire 20
  miliardi per l'anno 1999, lire 697,5 miliardi per l'anno 2000
  e lire 699,5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento
  relativo al Ministero dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica.
     3.  Qualora alla data di cui all'articolo 11, comma 4,
  l'importo complessivo delle borse risulti superiore o
  inferiore alle disponibilità di cui allo stesso comma 4,
  nell'anno successivo la relativa autorizzazione di spesa è
  incrementata o ridotta al fine di adeguarla al predetto
  importo complessivo, con compensazione a carico del fondo di
  cui all'articolo 4, comma 1.
     4.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
DATA=990420 FASCID=DDL13-5924 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5924 TOTPAG=0035 TOTDOC=0019 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0034 RIGINIZ=032 PAGFIN=0035 RIGFIN=037 UPAG=SI PAGEIN=34 PAGEFIN=35 SORTRES= SORTDDL=592400 00 FASCIDC=13DDL5924 SORTNAV=0592400 000 00000 ZZDDLC5924 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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