| 1. Il primo comma dell'articolo 164 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"La sospensione condizionale della pena è ammessa
soltanto se il giudice a seguito dell'accertamento della
condotta di vita precedente e successiva al reato, in rapporto
all'indole e alla gravità del reato commesso, alle modalità e
ai motivi dell'azione, ritiene che il colpevole si asterrà dal
commettere ulteriori reati".
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