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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69644
DDL5925-0006
Progetto di legge Camera n. 5925 - testo presentato - (DDL13-5925)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C5925. TESTIPDL
...C5925.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5925 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 614 del codice penale è inserito il
  seguente:
       "Art. 614- bis. - (Violazione di domicilio a scopo di
  impossessamento di cose altrui) -  Chiunque, al fine di
  impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
  detiene, illegittimamente si introduce o si trattiene in un
  'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle
  appartenenze di essi, è punito con la reclusione da due a sei
  anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire tre
  milioni.
 
                              Pag. 16
 
     La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della
  multa da tre a dieci milioni di lire se ricorre una o più
  delle circostanze previste dagli articoli 61, numeri 5) e 5-
  bis),  e 625, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5).  Le
  circostanze attenuanti concorrenti con queste non possono
  essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni di
  pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento
  conseguente alle predette aggravanti.
     Nei casi previsti dai commi precedenti, la pena è
  aumentata se l'impossessamento si verifica".
 
DATA=990420 FASCID=DDL13-5925 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5925 TOTPAG=0026 TOTDOC=0025 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=019 PAGFIN=0016 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=592500 00 FASCIDC=13DDL5925 SORTNAV=0592500 000 00000 ZZDDLC5925 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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