| 1. Dopo l'articolo 614 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 614- bis. - (Violazione di domicilio a scopo di
impossessamento di cose altrui) - Chiunque, al fine di
impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, illegittimamente si introduce o si trattiene in un
'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle
appartenenze di essi, è punito con la reclusione da due a sei
anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire tre
milioni.
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La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della
multa da tre a dieci milioni di lire se ricorre una o più
delle circostanze previste dagli articoli 61, numeri 5) e 5-
bis), e 625, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5). Le
circostanze attenuanti concorrenti con queste non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni di
pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti.
Nei casi previsti dai commi precedenti, la pena è
aumentata se l'impossessamento si verifica".
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