| 1. Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
" 2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri
casi di assoluta urgenza, il giudice può disporre, ove ne
ravvisi la necessità, che le notificazioni siano eseguite
dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del
presente titolo".
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