| 1. Il comma 1 dell'articolo 347 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
" 1. La polizia giudiziaria acquisisce la notizia
di reato e ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto
oggetto di reato, e ne riferisce al pubblico ministero per
iscritto, indicando le fonti di prova e le attività compiute,
delle quali trasmette la relativa documentazione".
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