| 1. Il comma 3 dell'articolo 348 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
" 3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la
polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente
delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del
pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa
tutte le altre attività di indagine per accertare i reati,
ovvero richieste da elementi successivamente emersi. In tal
caso assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a
conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero".
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