| 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 354 del codice di procedura
penale sono sostituiti dai seguenti:
" 2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i
luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o
comunque si modifichino e il pubblico ministero non può
intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la
direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria
compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei
luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del
reato e le cose a questo pertinenti.
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2,
gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari
accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione
personale, comprese le individuazioni, secondo le modalità di
cui all'articolo 361".
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